Federal Supreme Court Dismisses Untimely Guardianship Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging the decision to maintain a general guardianship that was confirmed by the regional protection authority and subsequently upheld by the Cantonal Court's protection chamber. The individual submitted a legal appeal to the Federal Tribunal after the decision made on September 1, 2017. However, the appeal was deemed late as it did not meet the required submission deadline, having been sent after the stipulated timeframe based on the regulations regarding the notification of court decisions. As a result, the appeal was considered manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Untimely Guardianship Appeal: The individual submitted a legal appeal to the Federal Tribunal after the decision made on September 1, 2017. However, the appeal was deemed late as it did not meet the required submission deadline, having been sent after the stipulated timeframe based on the regulations regarding the notification of court decisions. As a result, the appeal was considered manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide the appeal as inadmissible via simplified procedure because it was filed late.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_818/2017
Sentenza del 1° novembre 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
Oggetto
curatela generale,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2017 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.110).
Considerando:
che con sentenza 1° settembre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il mantenimento di una curatela generale in favore di A.________ deciso dall'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, respingendo un reclamo dell'interessata;
che con ricorso datato 13 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale;
che giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che secondo l' art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che in virtù dell' art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;
che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata spedita mediante raccomandata il 1° settembre 2017 e che il 4 settembre 2017 la ricorrente è stata invitata a ritirare l'invio entro l'11 settembre 2017;
che la raccomandata non è tuttavia stata ritirata dalla ricorrente;
che il 13 settembre 2017 l'autorità inferiore ha poi rispedito il giudizio impugnato mediante posta A alla ricorrente (allegando anche una fotocopia della busta raccomandata, da cui risultava il tentativo infruttuoso di consegna), la quale afferma di averlo ricevuto in data 15 settembre 2017;
che per effetto della finzione dell' art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione va però reputata avvenuta l'11 settembre 2017, il secondo invio per posta semplice non facendo correre un nuovo termine di ricorso (v. sentenza 5D_77/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.2 con rinvio);
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 12 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF ) per scadere mercoledì 11 ottobre 2017;
che il ricorso datato 13 ottobre 2017 e consegnato alla posta svizzera il 16 ottobre 2017 (data del timbro postale) si rivela quindi tardivo;
che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° novembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini