Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_807/2020 KI-generiert

Husband's Appeal Regarding Suspension of Joint Custody Decree Inadmissible for Failure to Invoke Constitutional Rights

Geschäftsnummer 5A_807/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a divorce case filed by B.________ against her husband A.________, a lower court in Bellinzona issued a preliminary order on August 24, 2020, which included joint custody of their children, modifying an earlier decision which had placed the children solely with the mother. The order also defined the children's school arrangements and how the parents should share time with their children. B.________ appealed this preliminary order, and the President of the First Civil Chamber of the Ticino Appellate Court granted a suspension of the execution of the sections regarding shared custody and the weekly schedule. A.________ then filed a civil appeal with the Swiss Federal Supreme Court, seeking to revoke the suspension granted to his wife's appeal, but failed to specify any constitutional rights violations in his claim, making his appeal insufficiently substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 315 cpv. 5 CPC, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 1 LTF; Husband's Appeal Regarding Suspension of Joint Custody Decree Inadmissible for Failure to Invoke Constitutional Rights: The order also defined the children's school arrangements and how the parents should share time with their children. B.________ appealed this preliminary order, and the President of the First Civil Chamber of the Ticino Appellate Court granted a suspension of the execution of the sections regarding shared custody and the weekly schedule. A.________ then filed a civil appeal with the Swiss Federal Supreme Court, seeking to revoke the suspension granted to his wife's appeal, but failed to specify any constitutional rights violations in his claim, making his appeal insufficiently substantiated.

Schlagwörter

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Sistierung des Besuchsrechts Scheidungsverfahren verfassungsmässige Anforderung Rüge verfassungsmässiger Rechte Rechte des Kindes richterliche Feststellung von Rechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure due to insufficient argumentation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the judicial costs.

Art. 68 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay costs for the respondent's submissions regarding the precautionary measures request.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_807/2020

Sentenza del 28 ottobre 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Deborah Gobbi,

opponente.

Oggetto

effetto sospensivo (provvedimenti cautelari nel divorzio),

ricorso contro il decreto emanato il 22 settembre 2020 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2020.116).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nella causa di divorzio promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, con decreto cautelare 24 agosto 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha, tra l'altro, affidato congiuntamente i figli C.________ e D.________ ai genitori, modificando una precedente decisione a tutela dell'unione coniugale che affidava i figli alla sola madre (dispositivo n. 1.1), ha regolato, in caso di disaccordo, la permanenza dei figli dall'uno o dall'altro genitore nel corso della settimana e delle vacanze scolastiche (dispositivo n. 1.3) e ha disposto che entrambi i figli frequentino la scuola elementare di X.________ (dispositivo n. 1.4).

B.________ ha appellato tale decreto cautelare. Mediante decreto 22 settembre 2020 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha conferito effetto sospensivo al suo appello per quanto riguarda l'esecutività dei dispositivi pretorili n. 1.1 e 1.3 (v. art. 315 cpv. 5 CPC [RS 272]).

2. Con ricorso in materia civile (in subordine ricorso sussidiario in materia costituzionale) 29 settembre 2020, A.________ ha impugnato il predetto decreto 22 settembre 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al proprio gravame, di negare l'effetto sospensivo all'appello della moglie.

Mediante osservazioni 6 ottobre 2020 B.________ ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso del marito. Ella ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste determinazioni sul merito.

3. Per costante giurisprudenza, la decisione che accorda l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF , per cui la parte ricorrente può invocare unicamente la violazione di diritti costituzionali ( DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame, il ricorrente ritiene in sostanza che il bene dei figli imporrebbe l'esecutività immediata e integrale del decreto cautelare pretorile 24 agosto 2020. Egli omette però del tutto di prevalersi della lesione di diritti costituzionali. Il suo gravame non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Con l'evasione del ricorso, la richiesta di concedere effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per la presa di posizione dell'opponente sull'istanza di misure d'urgenza) sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'opponente diventa pertanto priva di oggetto.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 ottobre 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini