Appeal Inadmissible: Provisional Measures Denied Due to Lack of Substantiated Jurisdiction in Foreign Divorce Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request by one party for information about the financial situation of their spouse, specifically regarding income, assets, and debts, in the context of an ongoing divorce process in Italy. The initial district court rejected the request, stating that the Swiss courts lacked the jurisdiction to intervene as the divorce proceedings were already in progress in another country. An appeal was subsequently filed, which the appellate court also dismissed for lack of sufficient argumentation and failure to address the original court’s reasoning. The party later challenged this decision in the Swiss Federal Tribunal, seeking access to various financial documents and reimbursement of legal costs. However, their appeal was deemed insufficiently motivated and therefore inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 170 CC, Art. 10 lett. b LDIP, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Provisional Measures Denied Due to Lack of Substantiated Jurisdiction in Foreign Divorce Case: The initial district court rejected the request, stating that the Swiss courts lacked the jurisdiction to intervene as the divorce proceedings were already in progress in another country. An appeal was subsequently filed, which the appellate court also dismissed for lack of sufficient argumentation and failure to address the original court’s reasoning. The party later challenged this decision in the Swiss Federal Tribunal, seeking access to various financial documents and reimbursement of legal costs. However, their appeal was deemed insufficiently motivated and therefore inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision, due to her loss.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_806/2015
Sentenza del 14 ottobre 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Ursula Hail-Weber,
opponente.
Oggetto
domanda d'informazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2015 dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo.
Considerando:
che con decisione 18 maggio 2015 il Tribunale distrettuale di Bülach ha dichiarato inammissibile un'istanza presentata da A.________ ai sensi dell' art. 170 CC volta all'ottenimento di informazioni circa i redditi, la sostanza ed i debiti del marito B.________;
che il tribunale di primo grado ha osservato come in Italia sia già pendente una procedura di divorzio tra le parti e come i presupposti della competenza dei tribunali svizzeri a prendere provvedimenti cautelari giusta l' art. 10 lett. b LDIP (RS 291) non siano in concreto soddisfatti (v. DTF 134 III 326 consid. 3; sentenza 5A_588/2014 del 12 novembre 2014 consid. 4, in Fampra.ch 2015 pag. 225);
che il tribunale di prime cure ha pure respinto la richiesta di provisio ad litem di fr. 4'500.-- presentata dall'istante, le sue conclusioni essendo prive di probabilità di successo;
che con sentenza 3 settembre 2015 la I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo ha respinto un appello di A.________, poiché quest'ultima non si è in alcun modo confrontata con la motivazione del giudizio di primo grado, ma si è limitata a ripresentare gli stessi argomenti già proposti al Tribunale distrettuale di Bülach;
che A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso 6 ottobre 2015, chiedendo l'ottenimento dei documenti riguardanti i redditi del marito " dal gennaio 2011 ad oggi " (buste paga, estratti conti, dichiarazioni dei redditi) e del calcolo della sua parte di previdenza professionale " dalla data del matrimonio ad oggi ", il risarcimento di fr. 4'500.-- per le spese legali da lei sostenute in Svizzera e la messa a carico di controparte di tutte le spese legali;
che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui la parte ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali ( art. 98 LTF ; v. sentenza 5A_588/2014 cit. consid. 1.4 con rinvii );
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali ( DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura ( art. 106 cpv. 2 LTF );
che pertanto la parte ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);
che il gravame all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione;
che infatti la ricorrente nemmeno censura la violazione di garanzie costituzionali e, anche in questa sede, dimentica di confrontarsi con l'argomento posto a fondamento del giudizio di secondo grado (cioè la carente motivazione dell'appello), limitandosi a ribadire il suo bisogno di ottenere la documentazione circa i redditi, la sostanza ed i debiti di controparte per poterla poi produrre nella procedura di divorzio italiana (vertente pure sul contributo di mantenimento per il figlio), la quale sarebbe viziata dalle menzogne e dai documenti falsi allegati dal marito;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo.
Losanna, 14 ottobre 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini