Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_800/2020 KI-generiert

Community of Co-owners v. Co-owners (Execution of Obligation to Clear Property)

Geschäftsnummer 5A_800/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a co-ownership community and two individuals, a married couple, over the use and management of a property. The community filed a petition requiring the couple to restore a garden area and remove stored items from a parking space allocated for their exclusive use. The District Court of Lugano partially granted the petition, ordering the couple to clear the parking space. The couple's appeal to the Ticino Court of Appeal was rejected, as was their subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal, which ruled that their appeal was inadmissible. The couple had also contested several procedural aspects, including the representation by the opposing party's attorney, but these objections were found to be unfounded. The case was handled as part of expedited procedures, with no judicial costs imposed for the federal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 343 CPC, Art. 292 CP, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 37 LTF, Art. 394 CC; Community of Co-owners v. Co-owners (Execution of Obligation to Clear Property): The community filed a petition requiring the couple to restore a garden area and remove stored items from a parking space allocated for their exclusive use. The District Court of Lugano partially granted the petition, ordering the couple to clear the parking space. The couple's appeal to the Ticino Court of Appeal was rejected, as was their subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal, which ruled that their appeal was inadmissible. The couple had also contested several procedural aspects, including the representation by the opposing party's attorney, but these objections were found to be unfounded. The case was handled as part of expedited procedures, with no judicial costs imposed for the federal proceedings.

Schlagwörter

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Obligationenrecht Eigentumsrecht Klage auf Ausschluss aus der Miteigentümergemeinschaft Machtmissbrauch Gütertrennung Vollmacht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 343 CPC
In data 14 ottobre 2019 la Comunione dei comproprietari C.________ ha presentato una domanda d'esecuzione, chiedendo di assegnare a A.________ e B.________ un termine per sgomberare il materiale depositato sul posto auto, con le comminatorie dell' art. 343 CPC e dello sgombero forzato.
Art. 292 CP
Mediante decisione 12 marzo 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha assegnato a A.________ e B.________ un termine di 10 giorni per procedere allo sgombero, assortendo l'ordine della comminatoria dell' art. 292 CP e di una multa di fr.
Art. 34 cpv. 1 LTF
La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF .
Art. 34 cpv. 2 LTF
Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ).
Art. 37 LTF
In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v.
Art. 394 CC
In suo favore è infatti stato nominato un curatore di rappresentanza giusta l' art. 394 CC nella persona dell'avv.
Art. 42 cpv. 5 LTF
La questione a sapere se il ricorso debba essere trasmesso al curatore per ratifica ( art. 42 cpv. 5 LTF ) può però rimanere aperta, dato che esso, come si vedrà, sfugge comunque a un esame di merito.
Art. 75 cpv. 1 LTF
The court indicated that the appeal was inadmissible because it criticized decisions other than the final cantonal judgment.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 cpv. 2 LTF

The appeal failed to meet the stricter requirements for motivation concerning the violation of fundamental rights and cantonal/intercantonal law.

Art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided under the simplified procedure based on this article.

art. 42 cpv. 2 LTF

The appeal was deemed insufficiently motivated, failing to meet the required standard for grounds of appeal.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court decided to exceptionally waive the collection of judicial costs due to the specific circumstances of the case.

art. 75 cpv. 1 LTF

The court indicated that the appeal was inadmissible because it criticized decisions other than the final cantonal judgment.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_800/2020

Sentenza del 15 aprile 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Comunione dei comproprietari C.________, patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,

opponente.

Oggetto

proprietà per piani, misura d'esecuzione,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2020 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.22/25).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Mediante petizione 29 febbraio 2016 la Comunione dei comproprietari C.________ ha convenuto i coniugi A.________ e B.________ chiedendo di far loro ordine di eseguire, a loro spese, il ripristino della porzione di giardino loro assegnata in uso esclusivo, nonché di asportare il materiale da essi depositato sul posto auto nell'autorimessa.

Il Pretore del Distretto di Lugano, con decisione 22 febbraio 2019, ha parzialmente accolto la petizione, facendo ordine ai coniugi A.________ e B.________ di sgomberare il posto autoentro un termine di 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione.

Mediante decisione 10 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) l'appello di A.________ e B.________.

Con sentenza 5A_639/2019 del 7 novembre 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dei coniugi A.________ e B.________ e con sentenza 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 ha dichiarato inammissibile la loro domanda di revisione della sentenza 5A_639/2019.

2. In data 14 ottobre 2019 la Comunione dei comproprietari C.________ ha presentato una domanda d'esecuzione, chiedendo di assegnare a A.________ e B.________ un termine per sgomberare il materiale depositato sul posto auto, con le comminatorie dell' art. 343 CPC e dello sgombero forzato. Con osservazioni 5 novembre 2019, i coniugi A.________ e B.________ hanno in sostanza obiettato di aver già proceduto allo sgombero, ciò che la Comunione dei comproprietari C.________ ha contestato con osservazioni 15 novembre 2019.

Mediante decisione 12 marzo 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha assegnato a A.________ e B.________ un termine di 10 giorni per procedere allo sgombero, assortendo l'ordine della comminatoria dell' art. 292 CP e di una multa di fr. 1'000.-- per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

Con sentenza 18 agosto 2020 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili il reclamo 23 marzo 2020 introdotto da A.________ e B.________ contro tale decisione pretorile, e anche il reclamo 13 marzo 2020 presentato dai coniugi avverso la trasmissione, da parte del Giudice di prime cure, delle loro osservazioni al curatore di A.________. Dopo aver dichiarato manifestamente abusiva la richiesta di astensione rivolta ai Giudici della III Camera civile, la Corte cantonale ha ritenuto che, nell'inammissibile coacervo degli argomenti presentati nei reclami, l'unica censura chiaramente riferibile alla procedura esecutiva - ovvero l'asserita mancanza di una valida procura da parte dell'opponente al suo patrocinatore - risultava in ogni modo manifestamente pretestuosa.

3. Con ricorso 25 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale 18 agosto 2020 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Essi hanno anche chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante, nonché invitato i Giudici federali Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio alla pronuncia di misure cautelari nell'ambito della procedura di protezione a favore di A.________, all'assegnazione di un risarcimento danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori, magistrati o avvocati) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.

Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.

4. Nel medesimo allegato 25 settembre 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra decisione 18 agosto 2020 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 4A_500/2020 del 9 novembre 2020).

5. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di " astensione " rivolta ai già menzionati Giudici federali e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii). I Giudici federali Escher, von Werdt e Schöbi non sono invece, in ogni modo, chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

6. Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso all'esame. In suo favore è infatti stato nominato un curatore di rappresentanza giusta l' art. 394 CC nella persona dell'avv. Pascal Cattaneo, con il compito, in particolare, di " rappresentare l'interessato in ogni procedimento giudiziario civile o ammi nistrativo" (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021). La questione a sapere se il ricorso debba essere trasmesso al curatore per ratifica ( art. 42 cpv. 5 LTF ) può però rimanere aperta, dato che esso, come si vedrà, sfugge comunque a un esame di merito.

7.

7.1. Nella misura in cui non critica la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì discute la decisione pretorile o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato dei curatori o di altre autorità in cause distinte), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF ).

7.2. Il rimedio è per il resto insufficientemente motivato. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve infatti contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nella confusa e prolissa impugnativa all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente formulare critiche di merito (inammissibili, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità precedente; v. DTF 144 II 184 consid. 1.1) e a genericamente rimproverare all'autorità precedente svariate inadeguatezze procedurali o inesattezze nell'accertamento dei fatti. Omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza di ultima istanza cantonale (v. supra consid. 2 in fine), essi non spiegano perché i loro reclami avrebbero dovuto essere considerati ricevibili. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

8. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF .

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dai ricorrenti. Non si giustifica assegnare né ripetibili né " indennità di inconvenienza ".

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 15 aprile 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini