Creditor Withdrawal of Appeal Regarding Garnishment Limits and Reimbursement of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a complaint regarding the enforcement actions taken by execution offices in relation to salary seizures affecting two individuals. The court of appeal had partially accepted the complaint, resulting in the reduction of the non-seizable minimum amounts for both individuals. The complaining party later withdrew their appeal to the federal court, citing a settlement reached between the involved parties. Consequently, the federal court acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket, while also addressing the associated court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 73 PC, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 66 cpv. 2 LTF; Creditor Withdrawal of Appeal Regarding Garnishment Limits and Reimbursement of Costs: The court of appeal had partially accepted the complaint, resulting in the reduction of the non-seizable minimum amounts for both individuals. The complaining party later withdrew their appeal to the federal court, citing a settlement reached between the involved parties. Consequently, the federal court acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket, while also addressing the associated court fees.
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KI-generiertCited as the basis for reducing the judicial costs due to the stage at which the appeal was withdrawn.
Cited as the general rule for allocating judicial costs to the party withdrawing the appeal.
Cited in relation to Art. 73 PC for ordering the removal of the case from the roll following withdrawal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_793/2018
Decreto dell'8 novembre 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
opponenti,
Ufficio di esecuzione di Lugano,
Ufficio di esecuzione di Mendrisio.
Oggetto
sequestro di salario,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.47).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza 7 settembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tri bunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto i ricorsi interposti da A.________ contro l'operato degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio nell'esecuzione dei sequestri di salario decretati nei confronti di B.________ e C.________. L'autorità di vigilanza ha ridotto il minimo esistenziale (non sequestrabile) di B.________ da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.-- e quello di C.________ da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.--.
Mediante ricorso datato 22 settembre 2018 (spedito il 24 settembre 2018) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
2. Con scritto 6 novembre 2018 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso " per avvenuta transazione fra le parti " e ha chiesto la restituzione dell'anticipo delle spese giudiziarie già versato, pari a fr. 1'000.--.
3. In tali condizioni, il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF , non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC ).
Le spese giudiziarie della sede federale sono in linea di principio poste a carico della parte che ritira il ricorso ( art. 66 cpv. 1 LTF ; art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ). Considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro, tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF (v. decreto 5A_568/2016 del 31 gennaio 2017).
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 novembre 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini