Inheritance Division Proceeding: Recusal Denial Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, filed a request for recusal against the Fourth Division of the District Court of Lugano as part of ongoing inheritance division proceedings initiated by B.________ and C.________ against A.________, D.________, and E.________. The request for recusal was initially deemed inadmissible as it did not specify the grounds against each member of the court individually. The decision was upheld by the I Civil Chamber of the Ticino Court of Appeals, which found A.________’s appeal inadequately motivated and thus inadmissible. Subsequently, A.________ appealed to the Federal Tribunal, challenging the appellate decision and associated judicial actions, although the appeal was speculated to be untimely. The appeal was ultimately considered inadmissible due to insufficient motivation and failure to address the inadequacies identified by lower courts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inheritance Division Proceeding: Recusal Denial Upheld: The request for recusal was initially deemed inadmissible as it did not specify the grounds against each member of the court individually. The decision was upheld by the I Civil Chamber of the Ticino Court of Appeals, which found A.________’s appeal inadequately motivated and thus inadmissible. Subsequently, A.________ appealed to the Federal Tribunal, challenging the appellate decision and associated judicial actions, although the appeal was speculated to be untimely. The appeal was ultimately considered inadmissible due to insufficient motivation and failure to address the inadequacies identified by lower courts.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this provision.
The court costs were ordered against the appellant according to this provision due to the outcome (soccombenza).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_774/2022
Sentenza del 20 ottobre 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente,
B.________,
patrocinata dall'avv. Adriano Censi,
C.________,
D.________,
E.________.
Oggetto
ricusa (divisione ereditaria),
ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2022 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2022.94).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Nel quadro delle azioni di divisione dell'eredità fu F.________ promosse da B.________ e da C.________ nei confronti di A.________, D.________ e E.________ (il cui valore litigioso è superiore a fr. 30'000.--), con istanze 10 maggio 2022 A.________ ha chiesto la ricusa della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Con due decisioni 20 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha dichiarato inammissibili le istanze. Il Pretore ha sottolineato che un'istanza di ricusa rivolta in modo generico contro tutti i membri di una Corte è infatti irricevibile, poiché i motivi di ricusa vanno precisati e sostanziati nei confronti di ogni singola persona che ne è oggetto.
Mediante sentenza 15 giugno 2022 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha a sua volta dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il reclamo 6 giugno 2022 interposto da A.________ avverso le due decisioni di prima istanza. Secondo la Corte cantonale, A.________ si è limitato a riaffermare i motivi della sua istanza di ricusa, senza confrontarsi con la motivazione pretorile di non entrata in materia su tale istanza.
2. Con " ricorso contro l'agire (inconcepibile) della [...] Pretora [...] della Pretura 4 di Lugano" datato 6 ottobre 2022 (spedito l'8 ottobre 2022), A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione ( art. 100 cpv. 1 LTF ).
La tempestività del ricorso è in concreto dubbia. La sentenza impugnata risulta infatti essere stata inviata al ricorrente già in data 17 giugno 2022 (all'indirizzo di X.________) e poi, dopo che tale raccomandata era ritornata al Tribunale di appello per irreperibilità del destinatario, di nuovo in data 24 giugno 2022 (all'indirizzo di Y.________). Atteso che il rimedio risulta in ogni modo inammissibile per insufficiente motivazione, la questione della tempestività può però essere lasciata irrisolta.
4.
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. Nel confuso rimedio all'esame, il ricorrente chiede al Tribunale federale di giudicare "l'agire (inconcepibile) della [...] Pretora [...] della Pretura 4 di Y.________", dimenticando che le critiche relative al merito della causa non possono essere oggetto di disamina, stante il giudizio di inammissibilità pronunciato dall'autorità precedente (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1). Con tale giudizio il ricorrente invece non si misura minimamente: egli nemmeno pretende che il suo reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile.
Per il resto, il ricorrente si limita a formulare accuse e rimproveri nei confronti di (altre) autorità cantonali e del Tribunale federale e a discutere questioni che esulano dall'oggetto del presente litigio (come la richiesta di revoca del suo "ingiusto fallimento personale" o la domanda di risarcimento di "44 milioni di dollari" da parte dello Stato del Cantone Ticino).
In tali condizioni, il gravame all'esame manifestamente non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
5. Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 ottobre 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini