Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_772/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal in Debt Enforcement Supervision Case Due to Formal and Substantive Defects

Geschäftsnummer 5A_772/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by two individuals, referred to as A. and B., against a decision issued by the Execution and Bankruptcy Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino, which served as the supervisory authority. The appeal follows their challenge to payment orders issued by the Lugano Execution Office for amounts of CHF 100 and CHF 500, including additional charges. The appellants sought to annul the payment orders and questioned the impartiality of the presiding judges. Their challenge to the validity of the creditors' claims and procedural irregularities was declared inadmissible by the supervisory authority. They then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, also requesting judicial assistance and objecting to the involvement of certain judges, but their appeal was found to be inadequately substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal in Debt Enforcement Supervision Case Due to Formal and Substantive Defects: and B., against a decision issued by the Execution and Bankruptcy Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino, which served as the supervisory authority. The appeal follows their challenge to payment orders issued by the Lugano Execution Office for amounts of CHF 100 and CHF 500, including additional charges. The appellants sought to annul the payment orders and questioned the impartiality of the presiding judges. Their challenge to the validity of the creditors' claims and procedural irregularities was declared inadmissible by the supervisory authority. They then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, also requesting judicial assistance and objecting to the involvement of certain judges, but their appeal was found to be inadequately substantiated.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Aufsichtsbeschwerde Beschwerdelegitimation materielle Mängel Einstellung des Konkursverfahrens Zahlungsauftrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF

The appeal was decided under the simplified procedure due to its inadmissibility and insufficient motivation.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

The request for legal aid was rejected because there was no prospect of a favorable outcome for the appeal.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellants because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_772/2019

Sentenza dell'11 novembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

precetti esecutivi,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.38).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Lo Stato del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 100.-- e fr. 500.-- (oltre accessori). Il 13 maggio 2019 A.________ ha interposto opposizione ai precetti esecutivi emessi dall'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE).

Il 20 maggio 2019 A.________ e la moglie B.________ hanno interposto ricorso all'autorità di vigilanza chiedendo l'annullamento dei precetti esecutivi. Con sentenza 10 settembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver precisato che la richiesta di astensione del Presidente e del Vicecancelliere di astenersi dal giudizio era irricevibile, ha dichiarato inammissibile sia il ricorso di A.________ (avendo egli sollevato doglianze che esulano dal potere cognitivo dell'autorità di vigilanza, relative in particolare alla validità materiale del credito posto in esecuzione, o che non sono sufficientemente motivate) sia il ricorso di B.________ (non essendo ella legittimata a ricorrere giusta l' art. 17 LEF ).

2. Con ricorso 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 10 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio e di emanarne uno nuovo, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Con l'allegato 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 settembre 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_771/2019 pronunciata in data odierna).

4. Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato ( art. 42 cpv. 5 LTF ), dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

5. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

6.

6.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute l'operato dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'attività di altre autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e di vari funzionari cantonali).

6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la dettagliata e pertinente argomentazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza di inammissibilità. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF .

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 11 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini