Creditors' Appeal Regarding Non-Disclosure of Enforcement Proceedings Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals, referred to as A. and B., filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal of the Canton of Ticino. The issue at hand originated when C. filed a request to the Lugano Debt Enforcement Office to prevent notifications about debt enforcement processes initiated by A. and B. from being disclosed to third parties. The Debt Enforcement Office had informed A. and B. about this request and set a deadline for them to communicate whether they had initiated a procedure to remove the opposition or if the debtor had fully paid the claimed amounts. The Canton Ticino's appellate court upheld the enforcement office's decision, prompting the appeal to the Federal Tribunal, where the appellants sought the annulment of the previous judgment. They also requested judicial assistance and that certain federal judges recuse themselves, claiming procedural inadequacies in the prior proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8a cpv. 3 lett. d LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Creditors' Appeal Regarding Non-Disclosure of Enforcement Proceedings Inadmissible: and B., filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal of the Canton of Ticino. The issue at hand originated when C. filed a request to the Lugano Debt Enforcement Office to prevent notifications about debt enforcement processes initiated by A. and B. from being disclosed to third parties. The Debt Enforcement Office had informed A. and B. about this request and set a deadline for them to communicate whether they had initiated a procedure to remove the opposition or if the debtor had fully paid the claimed amounts. The Canton Ticino's appellate court upheld the enforcement office's decision, prompting the appeal to the Federal Tribunal, where the appellants sought the annulment of the previous judgment. They also requested judicial assistance and that certain federal judges recuse themselves, claiming procedural inadequacies in the prior proceedings.
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KI-generiertUsed to decide on the clearly inadmissible and insufficiently reasoned appeal in the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid due to the lack of a favorable outcome for the appeal.
Used to impose the judicial costs on the appellants.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_771/2019
Sentenza dell'11 novembre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano,
C.________.
Oggetto
assegnazione di un termine (domanda di non dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi),
ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.26).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 10 aprile 2019 C.________ ha presentato all'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) una domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni promosse contro di lui da A.________ e B.________ per l'incasso di fr. 1'450.-- e fr. 1'950.-- (oltre interessi). Lo stesso giorno l'UE ha informato A.________ e B.________ di tale domanda e ha assegnato loro un termine scadente il 2 maggio 2019 per comunicare se avevano avviato una procedura di eliminazione dell'opposizione o se il debitore aveva pagato integralmente i crediti posti in esecuzione, con l'avvertenza secondo cui in caso di mancata comunicazione le esecuzioni non sarebbero più state portate a conoscenza di terzi.
Con sentenza 10 settembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ e B.________ avverso l'assegnazione di tale termine. La Corte cantonale ha in particolare evidenziato che il provvedimento impugnato è conforme all'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, che il termine impartito per fornire le informazioni richieste non è preclusivo (gli escutenti potendo dimostrare anche in un secondo tempo di aver avviato la procedura di eliminazione dell'opposizione), che i ricorrenti non hanno alcun interesse a ricevere una copia del pagamento da parte dell'escusso della tassa prelevata per la sua domanda, e che gli uffici di esecuzione non hanno l'obbligo di indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici.
2. Con ricorso 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 10 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio e di emanarne uno nuovo, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Con l'allegato 28 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 settembre 2019 dall'autorità di vigilanza. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_772/2019 pronunciata in data odierna).
4. Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato ( art. 42 cpv. 5 LTF ), dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
5. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
6.
6.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute l'operato dell'UE o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'attività di altre autorità in cause distinte o la responsabilità dello Stato del Cantone Ticino e di vari funzionari cantonali).
6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente rimproverare all'autorità di vigilanza svariate inadeguatezze procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la dettagliata e pertinente argomentazione sviluppata nell'impugnata sentenza. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF .
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 novembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini