Divorce Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Pleading
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a divorce case between two parties, the appeal court of the canton conducted hearings regarding the husband's requests related to the reclassification of the divorce proceedings and the appointment of a psychological service to evaluate parental relationships. The husband challenged prior decisions of the lower court that dismissed his claims, including his request for an attorney and evidence related to financial aspects of the wife and custody issues. However, the appeal court found that the husband failed to substantiate his claims adequately and did not provide sufficient motivation for the alleged threats posed by the previous rulings. Consequently, the husband filed a further appeal to the federal tribunal seeking to contest the decisions but did not meet the necessary legal standards in his argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 319 lett. b CPC, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 57 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Divorce Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Pleading: The husband challenged prior decisions of the lower court that dismissed his claims, including his request for an attorney and evidence related to financial aspects of the wife and custody issues. However, the appeal court found that the husband failed to substantiate his claims adequately and did not provide sufficient motivation for the alleged threats posed by the previous rulings. Consequently, the husband filed a further appeal to the federal tribunal seeking to contest the decisions but did not meet the necessary legal standards in his argumentation.
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KI-generiertUsed to decide that the appeal is inadmissible in the simplified procedure due to lack of sufficient grounds.
Used to reject the appellant's request for legal aid due to the lack of a favorable outcome for the appeal.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_770/2016
Sentenza del 20 ottobre 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che, nel procedimento di divorzio fra i coniugi A.________ e B.________, mediante sentenza 6 ottobre 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo del marito rivolto contro l'ordinanza con cui il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha trasformato la procedura di divorzio su richiesta comune in divorzio su azione di un coniuge (e assegnato a A.________ un termine di 20 giorni per presentare la risposta scritta) e contro l'ordinanza con la quale lo stesso Pretore ha incaricato il Servizio medico psicologico di Locarno di approfondire la problematica dei rapporti tra genitori e figli: i Giudici cantonali hanno infatti evidenziato come il reclamante non abbia spiegato per quale motivo tali ordinanze sarebbero costitutive di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (v. art. 319 lett. b CPC [RS 272]);
che con la medesima sentenza la Corte cantonale ha anche dichiarato inammissibile, siccome privo di sufficiente motivazione, un appello di A.________ avverso la decisione cautelare pretorile con la quale gli è stato vietato di avvicinarsi alla moglie e di contattare i figli;
che i Giudici cantonali hanno inoltre spiegato a A.________ che le sue contestazioni circa la convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio e le sue richieste di assunzione di prove sono da sottoporre nelle adeguate forme al Pretore (segnatamente con la risposta scritta);
che con ricorso 14 ottobre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza 6 ottobre 2016 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare " le decisioni impugnate " e di riformarle nel senso che gli siano concessi un avvocato d'ufficio, l'assunzione di alcune prove (" buste paghe della controparte ", documentazione circa gli averi di secondo e terzo pilastro della moglie, controperizia sull'immobile in comproprietà delle parti) e l'autorità parentale congiunta con i più ampi diritti di visita;
che il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio) e di ordinare un " dibattito pubblico ";
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a proporre le stesse critiche già presentate dinanzi all'autorità inferiore (ossia, segnatamente, la mancanza nell'incarto di divorzio di documentazione relativa alla situazione finanziaria della moglie ed al valore della comproprietà delle parti), senza però confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sviluppate nella querelata sentenza;
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che in tali condizioni non si giustifica tenere un dibattimento dinanzi al Tribunale federale, il quale, benché possibile ( art. 57 LTF ), viene del resto ordinato solo eccezionalmente e su richiesta motivata (sentenza 5A_880/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5, in Pra 2012 n. 91 pag. 606);
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 ottobre 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini