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5A_769/2014 KI-generiert

Debtor v. Canton: Inadmissibility of Appeal Against Confirmed Asset Seizure Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5A_769/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge against a seizure of assets implemented by the State of the Canton of Ticino to secure payment of tax and disciplinary fines owed by the individual. The seizure initially set at a higher amount was later confirmed at a reduced figure by a lower court. The individual subsequently filed a complaint with the federal court, contesting the seizure and arguing that the seized assets should be protected from being garnished. However, the complaint did not adequately demonstrate constitutional violations as required for this type of appeal, leading to the dismissal of the case on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 9 Cost, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 al. 1 lett. a e b LTF; Debtor v. Canton: Inadmissibility of Appeal Against Confirmed Asset Seizure Due to Insufficient Motivation: The seizure initially set at a higher amount was later confirmed at a reduced figure by a lower court. The individual subsequently filed a complaint with the federal court, contesting the seizure and arguing that the seized assets should be protected from being garnished. However, the complaint did not adequately demonstrate constitutional violations as required for this type of appeal, leading to the dismissal of the case on procedural grounds.

Schlagwörter

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Pfändungsbegehren Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Rechtsvorschlag Vermögen Verletzung von Verfahrensrechten verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. a e b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant due to the outcome of the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_769/2014

Sentenza del 9 ottobre 2014

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino , 6500 Bellinzona,

rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni

del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

opposizione al sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano il sequestro di specificati beni di A.________ sino a concorrenza di fr. 111'725.--, indicando quale causa del credito complessivo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale 1996-2010 nonché dieci multe disciplinari emesse nei confronti del convenuto;

che con decisione 20 agosto 2013 il Pretore ha confermato il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 oltre interessi;

che, in parziale accoglimento di un reclamo di A.________, con sentenza 26 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il sequestro sino a concorrenza di fr. 61'770.70 oltre interessi;

che con un unico atto datato 3 ottobre 2014 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale sia l'appena menzionata sentenza sia una sentenza di medesima data del Tribunale d'appello relativa ad un sequestro concesso su istanza della Confederazione Svizzera (concernente l'imposta federale diretta 1995-2010), postulando in via principale l'annullamento dei sequestri e in via subordinata il rinvio della causa all'autorità di prima istanza " per rivedere le concessioni dei sequestri tenendo conto dell'impignorabilità dei beni sequestrati";

che con il presente giudizio viene deciso il ricorso rivolto contro la sentenza cantonale relativa al sequestro decretato su istanza dello Stato del Cantone Ticino;

che, nella misura in cui censura anche la decisione di prima istanza, il gravame appare di primo acchito inammissibile ( art. 75 cpv. 1 LTF );

che le decisioni in materia di sequestro sono delle misure cautelari nel senso dell' art. 98 LTF ( DTF 135 III 232 consid. 1.2);

che secondo l' art. 98 LTF contro le decisioni in materia cautelare il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali;

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali ( DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura ( art. 106 cpv. 2 LTF );

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali ( DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);

che il gravame all'esame non soddisfa le predette esigenze di motivazione;

che il ricorrente si limita infatti ad alludere ad una violazione del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ), senza però minimamente argomentare in che modo la sentenza impugnata sarebbe - non solo nella sua motivazione ma anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità ( DTF 139 III 334 consid. 3.2.5);

che il ricorrente allude insufficientemente anche ad una violazione delle "garanzie procedurali generali (art. 29 cpv. 1 CF) " - egli parrebbe lamentarsi della durata eccessiva della procedura dinanzi all'autorità inferiore -, omettendo del resto di spiegare in che modo l'eventuale riconoscimento della fondatezza di tale censura possa condurre all'accoglimento delle sue richieste di giudizio;

che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 ottobre 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini