Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_768/2024 KI-generiert

Grandparent Visitation Rights in Foster Care Appeal

Geschäftsnummer 5A_768/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Grandparent Visitation Rights in Foster Care Appeal The petitioner, a maternal grandparent, challenged the denial of their request for extended personal relations with their minor grandchild, who has been in foster care since 2021 and whose parents have limited visitation rights. The Cantonal Court had rejected the appeal, finding the request to take the child on summer vacation moot, and the demand for regular bi-weekly weekend visitation disproportionate and not in the minor's best interest given the complex family dynamics and the child’s lack of habitual contact with the grandparents. The Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the petitioner failed to sufficiently challenge the cantonal reasoning, particularly the finding that the requests were not currently in the minor's interest, thus failing to meet the heightened motivation requirements for alleging violations of rights under the Federal Law.

Legislator-Regeste

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Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Grandparent Visitation Rights in Foster Care Appeal: The Cantonal Court had rejected the appeal, finding the request to take the child on summer vacation moot, and the demand for regular bi-weekly weekend visitation disproportionate and not in the minor's best interest given the complex family dynamics and the child’s lack of habitual contact with the grandparents. The Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the petitioner failed to sufficiently challenge the cantonal reasoning, particularly the finding that the requests were not currently in the minor's interest, thus failing to meet the heightened motivation requirements for alleging violations of rights under the Federal Law.

Schlagwörter

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Familienpflege Kindeswohl persönlicher Verkehr begleitetes Besuchsrecht Urlaub für die Betreuung von Angehörigen Entziehung der elterlichen Gewalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant following the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_768/2024

Sentenza del 3 dicembre 2024

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, 6900 Paradiso,

B.________,

patrocinato dall'avv. Sofia Padlina,

C.________,

patrocinata dalla curatrice di rappresentanza

avv. Sabrina Gendotti.

Oggetto

relazioni personali,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2024

dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.165).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. C.________, nata nel 2019, è figlia di D.________ e di B.________. Dal 2021 la minore è collocata presso una famiglia affidataria e i genitori, attualmente privati dell'autorità parentale sulla figlia, esercitano un diritto di visita limitato (ogni due settimane per poche ore).

Con istanza datata 3 maggio 2024 (ma ricevuta soltanto il 21 giugno 2024) i nonni materni A.________ e E.________ hanno chiesto all'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso di poter portare la nipote in vacanza in Italia (dal 26 luglio all'11 agosto 2024) e di ottenere un diritto di visita permanente " ogni terzo weekend da venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 17.30 ". Mediante decisione 2 agosto 2024 l'autorità di protezione ha respinto tale istanza.

Con sentenza 24 ottobre 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo 28 agosto 2024 interposto da A.________ contro la decisione dell'autorità di protezione. Il Presidente ha evidenziato che la richiesta di poter trascorrere le vacanze estive 2024 con la nipote era ormai divenuta priva di oggetto e comunque non appariva nell'interesse della minore siccome ella non era solita trascorrere del tempo con i nonni materni. Con riferimento invece alla richiesta di concessione di regolari diritti di visita, il Presidente ha ritenuto che A.________ non si era confrontata con le motivazioni alla base del rifiuto dell'autorità di protezione, secondo la quale la richiesta non teneva conto della specifica situazione "con complesse dinamiche familiari" ed era per il momento sproporzionata.

2. Con ricorso datato 3 novembre 2024 (spedito l'8 novembre 2024) A.________ ha impugnato la sentenza 24 ottobre 2024 dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Giusta l'

art. 54 cpv. 1 LTF

il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (

art. 42 cpv. 1 LTF

).

4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (

art. 42 cpv. 1 LTF

). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 86

consid. 2;

134 II 244

consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (

art. 42 cpv. 2 LTF

). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

134 II 244

consid. 2.2).

Nel ricorso all'esame la ricorrente si limita a osservare che i nonni materni sarebbero stati privati del diritto alle relazioni personali con la nipote senza motivo apparente e a sostenere che la richiesta di passare le vacanze estive con lei era in realtà anche riferita all'anno prossimo.

Attraverso tale superficiale censura, la ricorrente non si misura però a sufficienza con gli argomenti posti a fondamento della sentenza cantonale qui impugnata (in particolare laddove ha sottolineato che le richieste dei nonni materni non erano, allo stato attuale delle cose, nell'interesse della minore) e non spiega in che modo tale giudizio violerebbe il diritto. La censura non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 dicembre 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini