Petitioner v. Condominium Association (Denial of Legal Aid)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought to annul resolutions made at a condominium owners' meeting and to establish that they were not obligated to pay condominium fees from 1999 to 2002. After an initial ruling by a lower court that rejected both requests, the individual appealed and also requested legal assistance for the appeal process. The appellate court denied the request for legal assistance, citing insufficient likelihood of a favorable outcome for the appeal. The individual then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, again seeking legal assistance, but this request was also denied on the basis of a lack of adequate grounds for the appeal. The Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation provided by the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Petitioner v. Condominium Association (Denial of Legal Aid): After an initial ruling by a lower court that rejected both requests, the individual appealed and also requested legal assistance for the appeal process. The appellate court denied the request for legal assistance, citing insufficient likelihood of a favorable outcome for the appeal. The individual then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, again seeking legal assistance, but this request was also denied on the basis of a lack of adequate grounds for the appeal. The Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation provided by the individual.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure due to lack of proper motivation.
Used to impose court costs on the appellant because the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_767/2008
Sentenza del 15 dicembre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano,
Oggetto
assistenza giudiziaria,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di annullare deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del condominio X.________, nonché di accertare che egli non era tenuto a versare contributi condominiali dal 1999 al 2002;
che con sentenza 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto entrambe le azioni;
che A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino tale giudizio, chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con decisione 14 ottobre 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto quest'ultima domanda per carenza di possibilità di esito favorevole dell'appello;
che, riprendendo una sentenza di questo Tribunale, i giudici cantonali hanno negato la possibilità di far dipendere la corresponsione dei contributi condominiali dalla riparazione dell'appartamento dell'insorgente e hanno ritenuto il rimedio insufficientemente motivato;
che A.________ ha impugnato la decisione del 14 ottobre 2008 al Tribunale federale, domandando pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;
che con decreto del 12 novembre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il rimedio non contiene alcuna comprensibile motivazione riferita alla decisione impugnata;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 dicembre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti