Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_760/2020 KI-generiert

Owners' Appeal on Cadastral Survey Recusal Admissibility Denied

Geschäftsnummer 5A_760/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a cadastral measurement affecting property parcels belonging to certain individuals in the municipality of X. Both the property owners and the municipality filed complaints against the measurement, which were rejected by an independent expert in 2006. The property owners initiated legal proceedings against the municipality, during which they requested the recusal of the presiding magistrate, a request that was denied and upheld by the Swiss Federal Tribunal in 2010. The case became more complicated after the magistrate overseeing it was replaced, leading to further recusal requests and challenges regarding the jurisdiction of the assigned judge to address these requests. The latest appeal, contesting the competence of the judges involved, was dismissed by the canton’s appellate court, which was reviewed by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Owners' Appeal on Cadastral Survey Recusal Admissibility Denied: Both the property owners and the municipality filed complaints against the measurement, which were rejected by an independent expert in 2006. The property owners initiated legal proceedings against the municipality, during which they requested the recusal of the presiding magistrate, a request that was denied and upheld by the Swiss Federal Tribunal in 2010. The case became more complicated after the magistrate overseeing it was replaced, leading to further recusal requests and challenges regarding the jurisdiction of the assigned judge to address these requests. The latest appeal, contesting the competence of the judges involved, was dismissed by the canton’s appellate court, which was reviewed by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Anspruch auf Nachzählung Zulässige Gründe Streitgegenstand neues rechtliches Vorbringen Einrede der Verfassungswidrigkeit verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. b LTF

Used to decide the appeal under the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellants due to their defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_760/2020

Sentenza del 29 ottobre 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

ricorrenti,

contro

Comune di X.________,

patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone.

Oggetto

ricusa (misurazione catastale),

ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2020

dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2020.56).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Contro la misurazione catastale effettuata nel Comune di X.________ in relazione ai mappali di proprietà di A.________, B.________ e C.________, sia questi ultimi sia il predetto Comune hanno inoltrato reclamo. Entrambi i reclami sono stati demandati a un perito unico, che li ha respinti con separate decisioni 30 ottobre 2006.

A.________, B.________ e C.________ (quest'ultimo nel frattempo deceduto) hanno introdotto due cause contro il Comune di X.________ dinanzi al Pretore di Lugano Marco Peverelli (sezione 2). Con istanza 26 agosto 2008 essi hanno chiesto la ricusa di quest'ultimo. Con decisione 7 aprile 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 5D_77/2009 dell'8 gennaio 2010. Dopo essere stato informato che tale sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 4 giugno 2010 il Pretore Marco Peverelli ha sospeso formalmente le cause.

1.2. A far tempo dal 1° gennaio 2020 il Pretore Marco Peverelli è stato sostituito dal Pretore Matteo Pedrotti. Con due ordinanze 22 aprile 2020 quest'ultimo ha assegnato agli attori un termine di trenta giorni per indicare se conservano un interesse alla lite e, in caso affermativo, per precisare esattamente le loro richieste di giudizio, rendendoli attenti al fatto che in caso di decorso infruttuoso del termine avrebbe stralciato dai ruoli i due procedimenti.

Con istanza 28 aprile 2020 A.________ e B.________ hanno chiesto la ricusa del Pretore Matteo Pedrotti. L'istanza è stata trasmessa per competenza al Pretore di Lugano viciniore Franca Galfetti Soldini (sezione 3), che con ordinanza 30 aprile 2020 ha assegnato a A.________ e B.________ un termine per versare l'importo di fr. 250.-- quale anticipo per le spese della procedura di ricusa. Decorso infruttuoso tale termine, con ordinanza 3 giugno 2020 il Pretore ha assegnato loro un ultimo termine, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrato nel merito dell'istanza.

Mediante reclamo 10 giugno 2020 A.________ e B.________ hanno chiesto che " la signora Galfetti non operi nessuna sentenza ". Con sentenza 3 agosto 2020 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo. La Corte cantonale, dopo aver osservato che A.________ e B.________ non contestavano le due ordinanze in sé, bensì la competenza del Pretore Franca Galfetti Soldini a occuparsi dell'istanza di ricusa del Pretore Matteo Pedrotti, e lasciato aperta la questione a sapere se ciò era ammissibile, ha spiegato che la trasmissione dell'istanza alla pretura viciniore era conforme all'art. 37 cpv. 5 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL /TI 177.100).

2. Con " ricorso in materia civile e in materia costituzionale " 15 settembre 2020, A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 3 agosto 2020 dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

Il gravame all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione. I ricorrenti, infatti, non si confrontano con il già menzionato argomento contenuto nella sentenza della III Camera civile del Tribunale d'appello (unica decisione qui impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF ), ma si limitano ad esporre apoditticamente la loro versione dei fatti e a formulare accuse nei confronti del loro precedente legale e delle varie autorità giudiziarie ticinesi che si sono occupate del caso.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 ottobre 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini