Enforcement Proceeding: Realization of Joint Inheritance Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the subject of the dispute involves the execution of a share in an indivisible inheritance between two parties, following various executions initiated against one of them. The Office of Execution and Bankruptcy requested the appellate court to determine how to realize the rights held by the executing debtor in the inheritance, leading to a decision that ordered the dissolution of the inheritance and liquidation of the joint assets. The affected party challenged this decision before the Federal Tribunal, but the court found the appeal inadequate in terms of motivation and procedural requirements, ultimately deeming it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 cpv. 1 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Enforcement Proceeding: Realization of Joint Inheritance Interest: The Office of Execution and Bankruptcy requested the appellate court to determine how to realize the rights held by the executing debtor in the inheritance, leading to a decision that ordered the dissolution of the inheritance and liquidation of the joint assets. The affected party challenged this decision before the Federal Tribunal, but the court found the appeal inadequate in terms of motivation and procedural requirements, ultimately deeming it inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide the appeal in simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.
Used to order the appellant to bear the judicial costs due to the outcome of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_753/2012
Sentenza del 23 ottobre 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona,
B.________.
Oggetto
determinazione del modo di realizzazione di una quota
di un'eredità indivisa,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha pignorato l'interessenza spettante all'escusso nella divisione della comunione ereditaria fu C.________ (composta di A.________ e B.________);
che con istanza 26 settembre 2012 l'UEF di Bellinzona ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a A.________ nella predetta comunione ereditaria (v. art. 132 cpv. 1 LEF );
che con sentenza 5 ottobre 2012 l'autorità di vigilanza, in accoglimento della predetta istanza, ha ordinato all'UEF di Bellinzona di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di A.________ e B.________ e alla liquidazione del patrimonio comune (v. art. 10 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC; RS 281.41]);
che A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile trasmesso il 16 ottobre 2012;
che giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi;
che secondo l' art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore;
che in concreto il gravame non contiene alcuna conclusione di merito, il ricorrente limitandosi infatti a chiedere "almeno un effetto sospensivo alfine di poter chiarire la (sua) posizione presso l'UEF di Bellinzona";
che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio dell'autorità di vigilanza e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che il ricorso non rispetta pertanto i requisiti di motivazione posti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2);
che inoltre, allorquando il ricorrente si riferisce ad una moratoria per l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private concessagli nel giugno 2011 nonché al suo rifiuto dell'eredità fu D.________, egli adduce fatti e mezzi di prova che non emergono dalla sentenza impugnata senza nemmeno pretendere che le condizioni per ammetterli in questa sede di cui all' art. 99 cpv. 1 LTF siano in concreto adempiute;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente e di natura meramente dilatoria, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 23 ottobre 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini