Spousal Curatorship Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn 2018, the Regional Protection Authority in Chiasso received multiple reports from the police and Pro Senectute about violent conflicts between a married couple. Subsequently, one spouse requested the appointment of a guardian to manage their finances, a significant source of conflict, and the other spouse agreed to the establishment of a guardianship for both. On March 20, 2019, the Protection Authority implemented a guardianship for the management of income and assets under Swiss Civil Code Articles 394 and 395. The couple's appeal to annul this decision, claiming they could manage independently, was rejected by the President of the Protection Chamber of the Appellate Court of Ticino on August 20, 2019, on the grounds of their inability to self-manage due to weakness, suggesting even more protective measures might be needed. The couple then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Spousal Curatorship Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: Subsequently, one spouse requested the appointment of a guardian to manage their finances, a significant source of conflict, and the other spouse agreed to the establishment of a guardianship for both. On March 20, 2019, the Protection Authority implemented a guardianship for the management of income and assets under Swiss Civil Code Articles 394 and 395. The couple's appeal to annul this decision, claiming they could manage independently, was rejected by the President of the Protection Chamber of the Appellate Court of Ticino on August 20, 2019, on the grounds of their inability to self-manage due to weakness, suggesting even more protective measures might be needed. The couple then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule due to insufficient motivation.
The court imposed the judicial costs on the appellants following their suit's outcome.
Volltext
2Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_752/2019
Sentenza del 25 settembre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso.
Oggetto
curatela,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2019
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.64).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Nel corso del 2018 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha ricevuto diverse segnalazioni da parte della polizia e di Pro Senectute relative a violenti litigi intercorsi tra i coniugi A.________ e B.________. Sempre nel 2018 A.________ ha chiesto la nomina di un curatore per la gestione delle finanze (alla base delle tensioni tra i coniugi) e B.________ ha poi espresso il proprio accordo all'istituzione di una curatela per entrambi.
Mediante decisione 20 marzo 2019 l'autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC in favore dei coniugi.
Con sentenza 20 agosto 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo mediante il quale A.________ e B.________ hanno chiesto di annullare la predetta decisione (affermando di potersi gestire autonomamente). Dopo aver illustrato i presupposti per l'istituzione di una curatela, il Giudice cantonale ha osservato che nel caso concreto i coniugi non sono in grado di provvedere a loro stessi in autonomia a causa del loro stato di debolezza (v. art. 390 cpv. 1 n. 1 CC ), per cui la misura istituita dall'autorità di protezione risponde ai requisiti legali; considerato che i violenti litigi tra i coniugi perdurano ancora attualmente, sarebbe anzi auspicabile la valutazione di misure di protezione più incisive a tutela degli interessati.
2. Con " opposizione " 19 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ).
Il rimedio all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF . I ricorrenti, infatti, non si misurano minimamente con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiegano in che modo essa sarebbe contraria al diritto, ma si limitano ad affermare "che la polizia in tutto questo lasso di tempo è intervenuta solo una volta" e a fornire quale indicazione generica sul loro stato di salute fisico e mentale.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 settembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini