Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn 1996, a voluntary guardianship was established for an individual under the old Swiss Civil Code, later converted to a general guardianship. On January 5, 2019, the individual submitted a request to the Protection Chamber of the Court of Appeal of the Canton of Ticino, challenging the guardian's actions and requesting changes to medication, housing, and the revocation of guardianship. This request was deemed inadmissible by the President of the Protection Chamber on January 11, 2019, as it was not within their jurisdiction and was forwarded to the Regional Protection Authority in Mendrisio. The individual subsequently appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 372 CC, Art. 398 CC, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: On January 5, 2019, the individual submitted a request to the Protection Chamber of the Court of Appeal of the Canton of Ticino, challenging the guardian's actions and requesting changes to medication, housing, and the revocation of guardianship. This request was deemed inadmissible by the President of the Protection Chamber on January 11, 2019, as it was not within their jurisdiction and was forwarded to the Regional Protection Authority in Mendrisio. The individual subsequently appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal in simplified procedure because it was manifestly inadmissible and insufficiently reasoned.
Used to rule the waiver of judicial fees because the case could be decided in simplified procedure.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_74/2019
Sentenza del 1° febbraio 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio.
Oggetto
curatela,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2019
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.6).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Nel 1996 è stata istituita in favore di A.________ una curatela volontaria giusta il vecchio art. 372 CC , poi convertita in una curatela generale ai sensi dell' art. 398 CC .
Con istanza 5 gennaio 2019 A.________ si è rivolta alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza 11 gennaio 2019 il Presidente di tale Corte ha dichiarato irricevibile l'istanza - osservando che le contestazioni dell'operato della curatrice, la domanda di messa in atto di alcune verifiche, la richiesta di modifica delle cure farmacologiche e di abitazione, nonché la revoca della curatela non erano di competenza della Camera di protezione - e l'ha trasmessa all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio per quanto di sua eventuale pertinenza.
2. Con ricorso datato 18 gennaio 2019 (ma spedito il 27 gennaio 2019), A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
3.2. Il rimedio qui discusso non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, siccome omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità: la ricorrente, infatti, nemmeno sostiene e tantomeno dimostra che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ritenere la sua istanza ammissibile, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti in merito alle misure di protezione dell'adulto istituite in suo favore a partire dal 1996.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini