Debtor's Appeal Inadmissible Against Confirmed Wage Garnishment Based on Estimated Income
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case before the Swiss Federal Tribunal, a dispute arose regarding the garnishment of an individual's income following an execution initiated by a municipality. The Office of Execution in Mendrisio set the garnishable income at CHF 1,890 monthly, based on an approximate monthly net income of CHF 4,000 for the individual, who worked as an independent logistics consultant. This estimation was challenged by the individual, who requested the monthly garnishable income be reduced to CHF 290, asserting a monthly income of CHF 2,400 from occasional tasks. However, the individual failed to provide documentary evidence supporting this lower income claim. Consequently, the Cantonal Appeals Court's Execution and Bankruptcy Division upheld the initial assessment, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal. The appeal reiterated previous arguments focusing on personal circumstances such as health issues and part-time work but lacked specific evidence or confrontations with the earlier judgment's rationale.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Against Confirmed Wage Garnishment Based on Estimated Income: The Office of Execution in Mendrisio set the garnishable income at CHF 1,890 monthly, based on an approximate monthly net income of CHF 4,000 for the individual, who worked as an independent logistics consultant. This estimation was challenged by the individual, who requested the monthly garnishable income be reduced to CHF 290, asserting a monthly income of CHF 2,400 from occasional tasks. However, the individual failed to provide documentary evidence supporting this lower income claim. Consequently, the Cantonal Appeals Court's Execution and Bankruptcy Division upheld the initial assessment, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal. The appeal reiterated previous arguments focusing on personal circumstances such as health issues and part-time work but lacked specific evidence or confrontations with the earlier judgment's rationale.
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KI-generiertThe appeal was dismissed based on the simplified procedure applicable to insufficiently motivated appeals.
The appeal was deemed inadmissible because it failed to meet the motivation requirements regarding the violation of law.
The court decided to exceptionally waive the imposition of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_734/2024
Sentenza del 14 novembre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio,
Comune di X.________.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 ottobre 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.80).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Nell'esecuzione promossa dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 3'701.50 oltre accessori, l'11 luglio 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha determinato la quota pignorabile del reddito dell'escusso in fr. 1'890.-- mensili, pari alla differenza tra il reddito netto mensile quale " consulente in logistica indipendente " di fr. 4'000.-- (importo stimato dall'UE sulla base della media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica pubblicata sul sito www.jobs.ch) e il suo minimo di esistenza mensile di fr. 2'110.--.
Con sentenza 18 ottobre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso 18 luglio 2024 con il quale l'escusso aveva chiesto di ridurre il reddito netto mensile da fr. 4'000.-- a fr. 2'400.-- e di fissare così la quota pignorabile mensile a fr. 290.--. L'autorità di vigilanza ha ricordato che l'escusso aveva dichiarato di lavorare come " accompagnatore per conoscenti (...) nelle loro mansioni quotidiane ", con una remunerazione di fr. 2'400.-- mensili percepita " a contanti e senza l'emissione di ricevuta ", ma che, invitato a due riprese a comprovare le sue entrate, egli non vi aveva dato seguito malgrado nell'ambito del pignoramento del provento del lavoro giusta l' art. 93 LEF gli incombesse di collaborare all'accertamento dei fatti. Per l'autorità di vigilanza, l'UE poteva quindi a quel punto, in assenza di una contabilità e di altre registrazioni, stimare il reddito mensile netto dell'escusso tramite la comparazione con attività analoghe alla sua, ciò che aveva fatto in modo adeguato (anche tenuto conto di una comparazione dell'importo di fr. 4'000.-- mensili con le statistiche dell'Ufficio federale di statistica per i lavoratori indipendenti non qualificati).
2. Mediante ricorso 27 ottobre 2024 (spedito il giorno dopo), A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento " con urgenza " dell'effetto sospensivo al rimedio, di fissare la quota pignorabile mensile a fr. 290.--.
Non sono state chieste determinazioni.
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Nel rimedio all'esame il ricorrente afferma di non possedere alcuna formazione specifica, di essere attualmente impossibilitato a esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno siccome reduce da un ictus e di potersi dedicare soltanto a mansioni occasionali e non vincolanti " spesso svolte per conoscenti ". A suo dire, il riferimento ai salari medi per un impiego a tempo pieno sarebbe quindi inappropriato e arbitrario e vanificherebbe ogni sua capacità di sussistenza. Egli chiede di fissare il suo reddito mensile a fr. 2'400.-- mensili e la sua quota pignorabile mensile a fr. 290.--.
In tal modo, il ricorrente si limita tuttavia in sostanza a riproporre le stesse argomentazioni già presentate dinanzi all'autorità di vigilanza, senza confrontarsi con gli argomenti sviluppati da quest'ultima e senza spiegare in che modo la sua sentenza (unica qui impugnabile, v. art. 75 cpv. 1 LTF ) sarebbe contraria al diritto. In particolare, il ricorrente non contesta di non aver fornito alcun documento giustificativo di un reddito inferiore e non pretende (tantomeno con un preciso riferimento agli atti) di aver saputo dimostrare dinanzi all'autorità precedente di non poter esercitare un'attività lavorativa a tempo pieno. Il rimedio non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Con l'evasione del ricorso, l'istanza di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 14 novembre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini