Debtor's Appeal Against Pension and Allowance Seizure Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal concerning enforcement actions initiated by the State of Ticino and the Swiss Confederation against an individual. The individual contested a seizure carried out by the execution office of Lugano, but the appellate court ruled in favor of the creditors. The appellant subsequently sought to annul this decision, asserting that certain benefits were exempt from seizure. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees by the stipulated deadline, leading to a dismissal of the appeal without delving into the merits of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Pension and Allowance Seizure Declared Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Advance: The individual contested a seizure carried out by the execution office of Lugano, but the appellate court ruled in favor of the creditors. The appellant subsequently sought to annul this decision, asserting that certain benefits were exempt from seizure. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required court fees by the stipulated deadline, leading to a dismissal of the appeal without delving into the merits of the case.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure due to non-payment of costs.
Cited as the reason why the merits of the appeal could not be examined (due to non-payment of costs).
Used to impose court costs on the appellant due to losing the case (soccombenza).
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_719/2007 /biz
Sentenza del 30 gennaio 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentati dal Dipartimento finanze e economia, Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6,
6501 Bellinzona,
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano,
opponenti.
Oggetto
pignoramento,
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
il 19 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito delle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto i ricorsi inoltrati dai creditori contro il pignoramento effettuato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano e respinto il rimedio proposto dal debitore sul medesimo tema;
che con ricorso in materia civile del 4 dicembre 2007 A.________ ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e l'accertamento dell'impignorabilità sia della rendita proveniente dal secondo pilastro, sia della rendita complementare per i figli;
che il 6 dicembre 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invitato il ricorrente a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
che con decreto del 21 dicembre 2007 il Presidente della Corte adita ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria nel frattempo formulata dal ricorrente e gli ha impartito un termine suppletorio di cinque giorni dalla ricezione del decreto per il versamento del richiesto anticipo spese;
che il predetto decreto è stato notificato al ricorrente il 9 gennaio 2007 e che alla Cassa del Tribunale federale non è pervenuto in tempo utile né il versamento dell'anticipo spese né un'attestazione di addebito di un conto postale o bancario;
che in queste circostanze non è possibile entrare nel merito del ricorso ( art. 63 cpv. 2 LTF );
che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 30 gennaio 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti