Cantonal Bankruptcy Refusal Upheld Due to Lack of Solvency Proof
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA branch of a limited liability company in Lugano, which was in liquidation, appealed against a decision by the District Court of Lugano declaring its bankruptcy at the request of a foundation, which claimed a debt of CHF 4,290.35. The company had requested a suspension of the bankruptcy order, arguing that it was under investigation, which had hindered its operations, and claimed it had managed its costs and intended to adhere to a payment plan. However, the appellate court in Ticino denied the suspension because the necessary conditions for annulment of the bankruptcy were not met; the company's credibility in solvency was doubtful given three existing certificates of unpaid debts against it. The company then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking a review and interruption of the bankruptcy process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 174 cpv. 2 LEF, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Cantonal Bankruptcy Refusal Upheld Due to Lack of Solvency Proof: The company had requested a suspension of the bankruptcy order, arguing that it was under investigation, which had hindered its operations, and claimed it had managed its costs and intended to adhere to a payment plan. However, the appellate court in Ticino denied the suspension because the necessary conditions for annulment of the bankruptcy were not met; the company's credibility in solvency was doubtful given three existing certificates of unpaid debts against it. The company then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking a review and interruption of the bankruptcy process.
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KI-generiertThe appeal was rejected using the simplified procedure because it was manifestly insufficiently substantiated.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_718/2023
Sentenza del 28 settembre 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ LTD,
Succursale di Lugano, in liquidazione,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
viale Stazione 36, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (fallimento),
ricorso contro il decreto emanato il 24 agosto 2023
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.80).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decreto 24 agosto 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo presentato il 13 agosto 2023 dalla A.________ LTD, Succursale di Lugano, contro la decisione 9 agosto 2023 della Pretura del Distretto di Lugano che ha pronunciato il suo fallimento su istanza della Fondazione istituto collettore LPP. La Corte cantonale ha respinto tale domanda per il motivo che i presupposti per annullare il fallimento previsti dall' art. 174 cpv. 2 LEF (che devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo; v. DTF 136 III 294 consid. 3.2) non apparivano adempiuti: la succursale fallita non aveva infatti estinto il credito dell'istante di fr. 4'290.35 e la sua solvibilità risultava dubbia, giacché nei suoi confronti erano stati emessi tre attestati di carenza di beni.
2. Con ricorso 21 settembre 2023 la succursale fallita, rappresentata dal suo direttore, ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " riesaminare la questione e di interrompere la istanza [di fallimento] ".
Non sono state chieste determinazioni.
3. Il decreto impugnato, che respinge un'istanza di effetto sospensivo, è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF (v. DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all' art. 106 cpv. 2 LTF , la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la violazione ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame, la ricorrente afferma di non aver potuto operare liberamente, sin dalla sua costituzione, poiché sotto indagine da parte della procura (indagine che non avrebbe fondamento e dovrebbe concludersi con un'archiviazione a breve e con lo sblocco totale dei fondi congelati), di aver tuttavia saputo onorare le spese di gestione, burocratiche e fiscali anche se con difficoltà, e in taluni casi in ritardo, e di volersi impegnare a rispettare il piano rateale concordato con la Fondazione istituto collettore LPP.
Tale motivazione non soddisfa però, manifestamente, le rigorose esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF : la ricorrente non si prevale della lesione di diritti costituzionali e non si confronta con l'argomentazione dell'istanza precedente secondo cui, in sostanza, il reclamo appariva a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole e non poteva così beneficiare dell'effetto sospensivo.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Losanna, 28 settembre 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini