Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_694/2010 KI-generiert

Appeal Regarding Suspensive Effect of Foreclosure Objection Declared Moot

Geschäftsnummer 5A_694/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the suspension of enforcement procedures initiated by a company in liquidation against an individual. The individual filed an appeal to the Federal Tribunal challenging a prior decision from the Cantonal Court that denied their request for a suspensive effect on an enforcement action. Subsequently, the individual withdrew their appeal, leading the Federal Tribunal to conclude that the case was no longer relevant. Consequently, the Tribunal ordered that the judicial costs be borne by the individual and mandated them to reimburse the opposing company for legal expenses incurred during the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 1 LTF; Appeal Regarding Suspensive Effect of Foreclosure Objection Declared Moot: The individual filed an appeal to the Federal Tribunal challenging a prior decision from the Cantonal Court that denied their request for a suspensive effect on an enforcement action. Subsequently, the individual withdrew their appeal, leading the Federal Tribunal to conclude that the case was no longer relevant. Consequently, the Tribunal ordered that the judicial costs be borne by the individual and mandated them to reimburse the opposing company for legal expenses incurred during the proceedings.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Zahlungsbefehl Entzug der aufschiebenden Wirkung Grundpfandverwertungsverfahren Rechtsvorschlag Wirkungen der Vorabentscheidungsurteile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited for the imposition of judicial costs on the appellant.

Art. 68 cpv. 1 LTF

Cited for the awarding of compensation (ripetibili) to the opponent for the federal procedure.

Art. 71 LTF

Cited in conjunction with Art. 5 al. 2 PC for determining the costs due to the withdrawal of the appeal.

Art. 5 cpv. 2 PC

Cited in conjunction with Art. 71 LTF for determining the costs due to the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_694/2010

Decreto del 23 novembre 2010

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Giuseppe Grimaldi,

ricorrente,

contro

B.________ SA in liquidazione,

patrocinata dall'avv. Ursula Elsener,

opponente,

Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

effetto sospensivo,

ricorso contro l'ordinanza emanata il 4 ottobre 2010 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che con ricorso in materia civile del 4 ottobre 2010 A.________ è insorta al Tribunale federale, chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, contro l'ordinanza 4 ottobre 2010 con cui il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso inoltrato contro un incanto previsto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano in un'esecuzione avviata nei confronti dell'insorgente dalla B.________ SA in liquidazione;

che con osservazioni 19 ottobre 2010 quest'ultima si è opposta alla domanda di misure d'urgenza;

che il 3 novembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale la sentenza 2 novembre 2010 statuente sul rimedio cantonale al quale il Presidente della predetta Camera aveva rifiutato di conferire l'effetto sospensivo;

che con decreto del 9 novembre 2010 la Presidente della II Corte di diritto civile ha indicato alle parti che il ricorso in materia civile pare essere diventato privo d'oggetto e le ha invitate a determinarsi sulla questione e sulla ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili;

che con scritto 19 novembre 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;

che con osservazioni del medesimo giorno la B.________ SA in liquidazione ha proposto la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente a versarle fr. 30'000.-- a titolo di ripetibili;

che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;

che le spese giudiziarie e le ripetibili - ridotte poiché non è stata chiesta alcuna determinazione sul merito del ricorso - a cui l'opponente ha diritto per le proprie osservazioni sono poste a carico della ricorrente ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

che in seguito allo stralcio del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca;

per questi motivi, la Presidente decreta:

1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione del distretto di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 23 novembre 2010

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti