Federal Tribunal Strikes Out Withdrawn Bankruptcy Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company challenged the refusal of a court to grant a suspensive effect to its bankruptcy proceedings. Subsequently, the company withdrew its appeal to the Swiss Federal Tribunal. Following this withdrawal, the tribunal decided to remove the case from its docket, ruling that the withdrawing company would be responsible for the judicial costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF; Federal Tribunal Strikes Out Withdrawn Bankruptcy Appeal: Subsequently, the company withdrew its appeal to the Swiss Federal Tribunal. Following this withdrawal, the tribunal decided to remove the case from its docket, ruling that the withdrawing company would be responsible for the judicial costs incurred.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe President, acting as single judge, decided to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
The court costs were imposed on the appellant because they caused the unnecessary expenses by withdrawing the appeal.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_684/2007 /viz
Decreto del 29 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
X.________ SA,
ricorrente,
contro
Y.________ AG,
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,
6900 Lugano,
opponenti.
Oggetto
effetto sospensivo (comminatoria di fallimento),
ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 6 novembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 19 novembre 2007 la X.________ SA ha impugnato innanzi al Tribunale federale la decisione con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di effetto sospensivo da essa presentata;
che con scritto del 26 novembre 2007 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese inutili sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 29 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: