Inadmissibility of Appeal for Lack of Formally Defined Conclusions Regarding Drainage Pipes and Compensation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a property dispute between two individuals, A.________ and B.________, regarding drainage pipes installed on A.________'s land (parcel number 710) by B.________, whose land (parcel number 713) is adjacent. The pipes lead rainwater from B.________'s property through A.________'s property to a municipal drainage point. A.________ filed a legal petition seeking the removal of these pipes and a compensation of CHF 5,000 for the use of their land. Initially, the district court partially upheld A.________'s petition, awarding CHF 300 for the drainage infrastructure's occupation of the land. However, A.________'s subsequent appeal to the Ticino Court of Appeal, seeking either satisfaction of his original demands or a reconsideration by the original judge, was dismissed. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which is considering the admissibility of the appeal. The language of the proceedings is Italian, although the appeal was submitted in French.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Lack of Formally Defined Conclusions Regarding Drainage Pipes and Compensation: The pipes lead rainwater from B.________'s property through A.________'s property to a municipal drainage point. A.________ filed a legal petition seeking the removal of these pipes and a compensation of CHF 5,000 for the use of their land. Initially, the district court partially upheld A.________'s petition, awarding CHF 300 for the drainage infrastructure's occupation of the land. However, A.________'s subsequent appeal to the Ticino Court of Appeal, seeking either satisfaction of his original demands or a reconsideration by the original judge, was dismissed. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which is considering the admissibility of the appeal. The language of the proceedings is Italian, although the appeal was submitted in French.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_683/2019
Sentenza del 29 ottobre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
azione negatoria,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2019 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2017.39).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il fondo n. 710 RFD di X.________ di proprietà di A.________ confina con il fondo n. 713 appartenente a B.________. Parte delle acque pluviali provenienti dal tetto di un edificio sito sulla particella n. 713 viene raccolta in tubature che attraversano anche (sopra e sotto terra) la particella n. 710 per poi sfociare in un pozzetto posto su un fondo di proprietà del Comune di X.________.
Con petizione 12 gennaio 2017, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad agire, A.________ ha convenuto B.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Vallemaggia per ottenere il ripristino del suo fondo " come allo stato iniziale " (ossia la rimozione delle tubature poste sulla sua particella) ed il versamento di un'indennità di fr. 5'000.-- quale " usufrutto del fondo ". Con decisione 23/31 ottobre 2017 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, obbligando B.________ a versare a A.________ fr. 300.-- quale risarcimento " per l'occupazione, con l'infrastruttura di drenaggio, del fondo dell'attrice ".
Con sentenza 28 giugno 2019 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo con cui A.________ ha chiesto in via principale di accogliere la sua petizione e in via subordinata di rinviare gli atti al primo giudice per nuova decisione.
2. Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 30 agosto 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in francese, come era diritto della ricorrente ( art. 42 cpv. 1 LTF ).
4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Le conclusioni devono essere riformatorie ( DTF 137 III 313 consid. 1.3), nonché chiare e precise (sentenza 4A_402/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2), ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste. La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente voglia ottenere nel merito ( DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2).
Nel caso concreto le conclusioni sono insufficienti: la ricorrente si limita infatti a chiedere al Tribunale federale di fare una propria analisi dell'incarto per dare un giusto esito alla vertenza. Contrariamente a quanto fatto in prima ed in seconda istanza, ella non precisa più ciò che desidera ottenere nel merito. Nemmeno prendendo in considerazione la motivazione è possibile determinarlo: la ricorrente ripercorre lo svolgimento dei fatti della causa e lamenta l'esistenza di una situazione non conforme al diritto, ma non è dato di capire in che modo esattamente vorrebbe che il Tribunale federale modifichi la sentenza cantonale.
5. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile ed il ricorso sussidiario in materia costituzionale devono essere dichiarati inammissibili.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 ottobre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini