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5A_683/2011 KI-generiert

Federal Supreme Court Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Costs

Geschäftsnummer 5A_683/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that filed an appeal against a bankruptcy order issued by the local execution and bankruptcy office in response to a creditor's action. The appeal was initially rejected by the supervisory authority of the canton, leading the company to escalate the matter to the Federal Tribunal. Despite the progression of the appeal, the company failed to pay a required advance for litigation costs and did not provide evidence of payment by the given deadline, resulting in the Federal Tribunal deeming the appeal inadmissible. Subsequently, the company was ordered to cover the legal costs incurred by the opposing party.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; Federal Supreme Court Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Costs: The appeal was initially rejected by the supervisory authority of the canton, leading the company to escalate the matter to the Federal Tribunal. Despite the progression of the appeal, the company failed to pay a required advance for litigation costs and did not provide evidence of payment by the given deadline, resulting in the Federal Tribunal deeming the appeal inadmissible. Subsequently, the company was ordered to cover the legal costs incurred by the opposing party.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungspflicht Vollstreckungsentscheid Konkursverwalter nachträglicher Rechtsvorschlag Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article due to failure to pay advance costs.

art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

art. 68 cpv. 1 e 2 LTF

The court ordered the appellant to reimburse the respondent for legal costs (reimbursable expenses) in the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_683/2011

Sentenza del 17 novembre 2011

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________SA,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Laura Loser,

opponente,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.

Oggetto

comminatoria di fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 settembre 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che A.________SA ha formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 agosto 2011 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione promossa da B.________;

che con sentenza 19 settembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale gravame;

che con un ricorso in materia civile del 1° ottobre 2011 A.________SA è insorta al Tribunale federale contro la sentenza dell'autorità di vigilanza, chiedendo al contempo la concessione dell'effetto sospensivo al rimedio;

che con decreto 4 ottobre 2011 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- entro il 17 ottobre 2011;

che con decreti 4 ottobre 2011 l'opponente ed i rimanenti partecipanti al procedimento sono stati invitati a prendere posizione sul ricorso e sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo;

che con scritto 14 ottobre 2011 C.________ ha comunicato di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico di A.________SA in data 5 ottobre 2011;

che le dimissioni dell'amministratore unico, avvenute dopo l'inoltro del ricorso in materia civile, non influiscono sull'obbligo per A.________SA di pagare l'anticipo spese richiesto;

che con decreto 24 ottobre 2011 è pertanto stato concesso alla ricorrente un termine suppletorio di dieci giorni dalla notifica del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo spese, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarà dichiarato inammissibile;

che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 25 ottobre 2011;

che il 14 novembre 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso ( art. 48 cpv. 4 e art. 62 cpv. 3 LTF );

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che la ricorrente rifonderà inoltre all'opponente adeguate ripetibili per la sua risposta al ricorso e per le sue osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 800.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ed alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 17 novembre 2011

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini