Withdrawal of Appeal in Debt Enforcement Case Following Settlement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a debtor opposed an enforcement order seeking the collection of an amount owed, which led the creditors to request a provisional rejection of the opposition. Initially, a lower court rejected the creditors' request, but upon appeal, the higher court reversed this decision, granting the creditors' request. The debtor subsequently filed a civil appeal against this ruling but later withdrew the appeal after reaching a settlement with the creditors. The tribunal then decided to remove the case from its docket, assigning the court costs to the debtor and stipulating that any potential reimbursements should be compensated.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF; Withdrawal of Appeal in Debt Enforcement Case Following Settlement: Initially, a lower court rejected the creditors' request, but upon appeal, the higher court reversed this decision, granting the creditors' request. The debtor subsequently filed a civil appeal against this ruling but later withdrew the appeal after reaching a settlement with the creditors. The tribunal then decided to remove the case from its docket, assigning the court costs to the debtor and stipulating that any potential reimbursements should be compensated.
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KI-generiertThe single judge decided on the striking of the case from the records following the withdrawal of the appeal based on this provision.
This provision was used to reduce the court fees imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_670/2011
Decreto del 14 giugno 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
patrocinati dallo Studio legale Molino Adami Galante,
opponenti.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________, C.________, D.________ ed E.________ hanno escusso A.________ per l'incasso di fr. 325'000.-- oltre interessi e spese (sotto deduzione di un acconto di fr. 3'840.--);
che A.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che con istanza 4 febbraio 2011 gli escutenti hanno chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che con decisione 27 luglio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto tale istanza;
che, in accoglimento di un reclamo di B.________, C.________, D.________ ed E.________, con sentenza 8 settembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la decisione pretorile, accogliendo l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione;
che contro tale sentenza A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 27 settembre 2011 con cui ha postulato, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la reiezione dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione;
che con decreto 14 ottobre 2011 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
che con scritto 8 giugno 2012 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso in seguito ad un accordo transattivo raggiunto tra le parti e ha postulato, d'intesa con il patrocinatore degli opponenti, di porre le spese giudiziarie a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
che in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che come chiesto dalle parti le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF , sono poste a carico del ricorrente e le ripetibili sono compensate;
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. Le ripetibili sono compensate.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 giugno 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini