Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning a bankruptcy threat issued by an execution office against an individual operating a sole proprietorship. The individual challenged the execution office's decision after their appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation by a supervisory authority. Subsequently, the individual filed a request with the Federal Tribunal, seeking to overturn the prior decision and suggesting an alternative sanction involving imprisonment for the debt. However, the individual's appeal was found to lack adequate justification and was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 99 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed for Insufficient Motivation: The individual challenged the execution office's decision after their appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation by a supervisory authority. Subsequently, the individual filed a request with the Federal Tribunal, seeking to overturn the prior decision and suggesting an alternative sanction involving imprisonment for the debt. However, the individual's appeal was found to lack adequate justification and was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was decided under the simplified procedure based on this article.
The court imposed court costs on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_66/2018
Sentenza del 24 gennaio 2018
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli,
opponente,
Ufficio di esecuzione di Blenio,
via Bosco Ciossero 10, 6716 Acquarossa.
Oggetto
comminatoria di fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.2).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza 5 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il ricorso inoltrato da A.________ (titolare della ditta individuale C.________) avverso la comminatoria di fallimento 11 dicembre 2017 notificatagli dall'Ufficio di esecuzione di Blenio nella procedura esecutiva promossa da B.________ SA.
2. Con ricorso in materia civile 17 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiararla nulla, subordinatamente di " commutare il [...] debito in giorni di arresto ".
Non sono state chieste determinazioni.
3. In virtù dell' art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. Secondo l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali requisiti di motivazione: il ricorrente - omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata - non spiega perché il suo ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente motivato e quindi ammissibile.
La conclusione subordinata risulta inoltre manifestamente inammissibile già per il fatto che è formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF ).
4. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 24 gennaio 2018
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini