Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_65/2021 KI-generiert

Debtor v. Cantonal Supervisory Authority on Recusal of President

Geschäftsnummer 5A_65/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Camera di esecuzione e fallimenti of the Tribunal d'appello del Cantone Ticino. The appeal concerned the rejection of a complaint about an invoice related to the advance payment of execution costs issued by the Ufficio di esecuzione di Locarno. The appellant had previously requested the recusal of the presiding judge due to perceived bias, alleging the judge's decisions were arbitrary and influenced by political factors, claims which had been dismissed by the cantonal authority as offensive and unfounded. The appeal sought to overturn this decision, call for a hearing, and establish the nullity of the previous judgment due to an alleged violation of the right to an independent and impartial judicial authority.

Legislator-Regeste

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Art. 10 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 30 cpv. 1 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Debtor v. Cantonal Supervisory Authority on Recusal of President: The appeal concerned the rejection of a complaint about an invoice related to the advance payment of execution costs issued by the Ufficio di esecuzione di Locarno. The appellant had previously requested the recusal of the presiding judge due to perceived bias, alleging the judge's decisions were arbitrary and influenced by political factors, claims which had been dismissed by the cantonal authority as offensive and unfounded. The appeal sought to overturn this decision, call for a hearing, and establish the nullity of the previous judgment due to an alleged violation of the right to an independent and impartial judicial authority.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Inkasso Widerruf des Konkurses Sachwalter bei der Schuldenbereinigung Gläubigerversammlung Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Indicates the simplified procedure used to rule on the appeal for insufficient reasoning.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The basis for ordering the appellant to pay the judicial costs due to losing the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_65/2021

Sentenza del 31 maggio 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Charles Jaques, Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.

Oggetto

ricusa (fattura per l'anticipo delle spese esecutive),

ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.116).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Mediante sentenza 20 dicembre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha statuito sul ricorso 23 ottobre 2020 di A.________ (consegnato alla posta in data 30 ottobre 2020) avverso una fattura emessa il 14 ottobre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Loca rno relativa all'anticipo delle spese esecutive nell'esecuzione da lei promossa nei confronti di D.________. La Corte cantonale ha dichiarato inammissibile il ricorso, dopo aver respinto (recte: dichiarato irricevibile) la domanda di ricusa del suo Presidente Jaques (rinviando ai motivi indicati in un altro suo giudizio del 17 dicembre 2020, secondo cui - precisato che in virtù dell' art. 10 LEF spetta alla stessa autorità di vigilanza statuire sull'eventuale astensione dei suoi membri, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale - la domanda risulta irricevibile per il suo carattere gravemente oltraggioso e sconveniente e anche per il suo contenuto inammissibile, poiché fondato su argomenti generici e illazioni non dimostrate; v. anche sentenza 5A_63/2021 di questo Tribunale pronunciata in data odierna).

2. Con ricorso in materia civile datato 22 gennaio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di organizzare "un'equa e pubblica udienza, con procedura probatoria piena (...), con convocazione delle parti e con un'istruttoria al fine della determinazione e verifica dei motivi alla base della ricusazione del giudice Charles Jaques", di accogliere la sua domanda di ricusa di tale Giudice cantonale e di accertare quindi la nullità della sentenza impugnata.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Con il medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre due sentenze emanate il 17 dicembre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza. Tali ricorsi sono stati trattati separatamente (v. sentenze 5A_63/2021 e 5A_64/2021 pronunciate in data odierna).

4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel ricorso all'esame la ricorrente lamenta la violazione del diritto a un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale ( art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU) e del principio della separazione dei poteri. Ritiene che l'apparenza della prevenzione del Giudice cantonale Jaques sarebbe "oltremodo data" alla luce delle "innumerevoli sentenze gravemente arbitrarie da lui rese in danno alla sottoscritta", del fatto che ha statuito esso stesso sulla sua ricusazione, nonché del sistema di selezione della magistratura ticinese "totalmente controllata dal potere politico-lobbistico".

Attraverso le sue apodittiche affermazioni, però, la ricorrente non si confronta minimamente con l'impugnato giudizio. In particolare, ella non spiega perché la motivazione dei Giudici cantonali secondo la quale l' art. 10 LEF permetterebbe all'autorità di vigilanza stessa di statuire sulla ricusa di uno dei suoi membri sarebbe contraria al diritto, rispettivamente non spiega perché la sua domanda di ricusa avrebbe dovuto essere ritenuta ricevibile. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

In tali condizioni non si giustifica tenere un dibattimento dinanzi al Tribunale federale (come richiesto dalla ricorrente), il quale, benché possibile ( art. 57 LTF ), riveste del resto carattere eccezionale (v. sentenza 5A_880/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5, in Pra 2012 n. 91 pag. 606).

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 31 maggio 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini