Claimants' Bankruptcy Ranking Exclusion Upheld After Failed Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute where two individuals, referred to as A.________ and B.________, contested a decision related to the insolvency proceedings of a company, C.________ SA in liquidation. The initial dispute sought the inclusion of a financial claim of CHF 199,999 in the company's bankruptcy schedule. The Pretore del Distretto di Lugano dismissed their petition due to a failure to pay the required advance on legal costs, and the decision was subsequently upheld by the Cantone Ticino's III Camera civile del Tribunale d'appello, which found their appeal inadmissible because it lacked sufficient conclusions and motivation. The individuals further appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging this decision and requesting judicial assistance, the recusal of certain judges, and arguing procedural errors. However, their application was found to be inadequately argued and failed to meet the necessary legal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 250 LEF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF; Claimants' Bankruptcy Ranking Exclusion Upheld After Failed Appeal: The initial dispute sought the inclusion of a financial claim of CHF 199,999 in the company's bankruptcy schedule. The Pretore del Distretto di Lugano dismissed their petition due to a failure to pay the required advance on legal costs, and the decision was subsequently upheld by the Cantone Ticino's III Camera civile del Tribunale d'appello, which found their appeal inadmissible because it lacked sufficient conclusions and motivation. The individuals further appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging this decision and requesting judicial assistance, the recusal of certain judges, and arguing procedural errors. However, their application was found to be inadequately argued and failed to meet the necessary legal requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to rule on the appeal in a simplified procedure because it was manifestly inadmissible and insufficiently reasoned.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to order the appellants to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_640/2019
Sentenza del 7 novembre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________ SA in liquidazione,
rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti di Lugano,
opponente.
Oggetto
anticipo spese (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF ),
ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2019
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (13.2019.31).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 6 marzo 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto, per mancato versamento dell'anticipo delle spese processuali, la petizione 8 ottobre 2018 introdotta dai coniugi A.________ e B.________ avverso la massa fallimentare C.________ SA in liquidazione per ottenere l'inserimento, nella graduatoria del fallimento, di una pretesa pari a fr. 199'999.--. Il Giudice di prime cure ha posto le spese processuali di fr. 350.-- a carico degli attori.
Mediante sentenza 10 luglio 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver precisato che non vi erano gli estremi per un'astensione del suo Presidente, ha dichiarato inammissibile, poiché privo di conclusioni e di motivazione sufficienti, il reclamo introdotto da A.________ e B.________ avverso la predetta decisione pretorile. Le spese di fr. 300.-- sono state poste a carico dei coniugi.
2. Con ricorso 17 agosto 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza 10 luglio 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di essere inclusi (per l'importo di fr. 199'999.--) nella massa fallimentare C.________ SA, di annullare le spese poste a loro carico, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher, von Werdt e Schöbi nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
Con allegato 4 settembre 2019 i ricorrenti hanno completato il loro rimedio.
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiesto l'incarto cantonale.
3. Con gli scritti 17 agosto e 4 settembre 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato anche un'altra sentenza emanata il 10 luglio 2019 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. incarto 5A_639/2019).
4. Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato ( art. 42 cpv. 5 LTF ), dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
5. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). I Giudici federali Herrmann, von Werdt e Schöbi non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
6.
6.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza della III Camera civile del Tribunale d'appello (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), bensì discute la decisione pretorile o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte).
6.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame i ricorrenti ritengono, in sostanza, che il Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello avrebbe dovuto astenersi e che egli avrebbe accertato i fatti in modo inesatto e applicato il diritto (procedurale e sostanziale) in modo errato. Il loro rimedio si esaurisce tuttavia in una confusa e generica contestazione del giudizio cantonale di inammissibilità, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti posti a fondamento dello stesso, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
7. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF .
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 novembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini