Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Curator Ratification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the supervisory authority of the Ticino Cantonal Court of Appeal, which had declared inadmissible his prior appeal concerning seizure notices issued by the Lugano Office of Execution on behalf of the State of Ticino for the collection of a debt. The individual challenged several rulings from late June 2021 but was represented by a curator due to restrictions on his ability to exercise civil rights, and this curator decided not to ratify the initial appeal. Consequently, the appeal was considered manifestly inadmissible and was processed through a simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 394 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Curator Ratification: The individual challenged several rulings from late June 2021 but was represented by a curator due to restrictions on his ability to exercise civil rights, and this curator decided not to ratify the initial appeal. Consequently, the appeal was considered manifestly inadmissible and was processed through a simplified procedure.
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KI-generiertApplied to dismiss the appeal under the simplified procedure because the legal representative did not ratify the recourse.
Applied to rule that no judicial costs shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_636/2021
Sentenza del 25 agosto 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle finanze,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Oggetto
avvisi di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2021
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2021.66).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso 19 aprile 2021 inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ avverso gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni promosse nei confronti di A.________ dallo Stato del Cantone Ticino (per l'incasso di complessivi fr. 600.-- oltre interessi).
2. Con ricorso depositato presso il Tribunale fe derale in data 9 agosto 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
3. Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre tre sentenze emanate il 28 e 30 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_634/2021, 5A_635/2021 e 5A_637/2021 pronunciate in data odierna).
4. L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
Con scritto 18 agosto 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_482/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4).
5. Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
Losanna, 25 agosto 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini