Debt Enforcement Inadmissibility Due to Lack of Capacity to Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision made by the Execution and Bankruptcy Division of the Cantonal Appellate Court of Ticino, which had declared inadmissible the appeal filed by a couple against execution orders issued by the Lugano Office of Execution. These orders were related to the debt collection initiated by the Swiss Confederation for judicial fees. The appellant's ability to represent themselves in civil and administrative matters had been restricted, and a legal representative was appointed to act on their behalf. The legal representative notified the Federal Tribunal that they did not ratify the appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible and to process it under a simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 394 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Debt Enforcement Inadmissibility Due to Lack of Capacity to Act: These orders were related to the debt collection initiated by the Swiss Confederation for judicial fees. The appellant's ability to represent themselves in civil and administrative matters had been restricted, and a legal representative was appointed to act on their behalf. The legal representative notified the Federal Tribunal that they did not ratify the appeal, leading the court to declare the appeal inadmissible and to process it under a simplified procedure.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and handled under the simplified procedure based on this article.
It was decided not to levy court fees for the appeal, as requested by the curator.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_634/2021
Sentenza del 25 agosto 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dal Tribunale federale svizzero,
avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Losanna 14.
Oggetto
precetti esecutivi,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.104).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza 28 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso 12 ottobre 2020 inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ avverso i due precetti esecutivi emessi il 29 settembre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni promosse nei loro confronti dalla Confederazione svizzera (per l'incasso di spese giudiziarie pari a fr. 500.-- oltre interessi, rispettivamente a fr. 20'100.-- oltre interessi).
2. Con ricorso depositato presso il Tribunale federale in data 9 agosto 2021 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza.
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
3. Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche altre tre sentenze emanate il 28 e 30 giugno 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_635/2021, 5A_636/2021 e 5A_637/2021 pronunciate in data odierna).
4. L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenze 5A_649/2020 e 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021).
Con scritto 18 agosto 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche sentenza 5A_482/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4).
5. Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
Losanna, 25 agosto 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini