Guardianship Appointment Dispute Following Relocation and Family Conflict
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA mother, A, contested a decision by the Paradiso Regional Protection Authority in Switzerland, which revoked her role as the guardian of her granddaughter, C, and appointed an external guardian, E, from the Cantonal Office of Assistance and Protection. C is the child of B and D, both minors, and was initially under the guardianship of A, per a June 2019 decision by the Davos authority. However, after the family relocated to the Canton of Ticino, the Paradiso authority decided to remove A as the guardian, citing family conflicts, and appoint E as a more suitable option for C's welfare. A's appeal against this decision was dismissed by the President of the Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in June 2020, and she subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 298b cpv. 4 CC, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Guardianship Appointment Dispute Following Relocation and Family Conflict: C is the child of B and D, both minors, and was initially under the guardianship of A, per a June 2019 decision by the Davos authority. However, after the family relocated to the Canton of Ticino, the Paradiso authority decided to remove A as the guardian, citing family conflicts, and appoint E as a more suitable option for C's welfare. A's appeal against this decision was dismissed by the President of the Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in June 2020, and she subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on insufficient motivation.
The final order provides for the exceptional non-imposition of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_618/2020
Sentenza del 9 settembre 2020
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso.
Oggetto
nomina di un tutore in favore di una minore,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2020
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.211).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. A.________ è la madre di B.________, nata nel novembre 2001. Nel giugno 2019 è nata C.________, figlia di B.________ e D.________, entrambi minorenni. Con decisione 19 giugno 2019 l'autorità di protezione dei minori e degli adulti di Davos (Cantone dei Grigioni) ha istituito in favore di C.________ una tutela ai sensi dell' art. 298b cpv. 4 CC , nominando la nonna materna A.________ tutrice della minore (fino al compimento della maggiore età di B.________).
Nell'ottobre 2019 B.________ si è (ri) trasferita nel Cantone Ticino unitamente alla figlia e alla madre. Con decisione 17 ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso ha, tra l'altro, revocato con effetto immediato il mandato di tutrice attribuito a A.________, ha nominato quale nuovo tutore E.________ (dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione) e ha privato B.________ dell'autorità parentale sulla figlia C.________ a partire dal compimento della sua maggiore età.
A.________ si è aggravata contro tale decisione, chiedendo di poter essere confermata tutrice di C.________. Con sentenza 30 giugno 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il suo reclamo. L'autorità cantonale ha ricordato che nella scelta di un tutore l'autorità di protezione non è vincolata alle proposte delle persone vicine all'interessato e ha ritenuto, alla luce soprattutto della forte conflittualità famigliare, che la nomina di un tutore esterno alla famiglia appare la soluzione più idonea per il bene di C.________. Tale autorità ha pertanto confermato la designazione di E.________, la cui idoneità a ricoprire il mandato di tutore non è del resto stata messa in discussione.
2. Con scritto datato 29 luglio 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente ( art. 42 cpv. 1 LTF ).
4. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ul tima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, siccome omette di misurarsi con le argomentazion i contenute nella sentenza cantonale. La ricorrente si limita infatti, in sostanza, ad affermare di aver assolto il suo mandato di tutrice con responsabilità.
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al tutore E.________, a B.________ e alla sua curatrice F.________, e a D.________.
Losanna, 9 settembre 2020
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini