Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_598/2013 KI-generiert

Husband's Appeal of Increased Provisional Maintenance Dismissed for Procedural Defect

Geschäftsnummer 5A_598/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Nell'ambito della procedura di divorzio tra A.________ e B.________, con decreto cautelare 30 settembre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2'200.-- mensili dall'emanazione del suo giudizio fino al di lui pensionamento ordinario.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 cpv. 1 LTF, Art. 107 cpv. 2 LTF; Husband's Appeal of Increased Provisional Maintenance Dismissed for Procedural Defect: 2'200.-- mensili dall'emanazione del suo giudizio fino al di lui pensionamento ordinario.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege zivilrechtliche Nichtigkeitserklärung vorsorglicher Unterhalt Verfahrensmangel Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).

Art. 64 cpv. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal had no prospect of success from the outset.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.

Art. 93 LTF

Although cited in the reasoning (point 1) regarding the nature of the decision, it is not explicitly cited in the operative section (dispositive) orders 1-4; however, Art. 90 LTF was cited in the reasoning to define the final decision, and Art. 93 LTF is the typical provision for inadmissibility but is not cited in the final orders.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 5A_598/2013

Sentenza del 19 febbraio 2014

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali von Werdt, Presidente,

Marazzi, Herrmann,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. dott. Ettore Item,

ricorrente,

*contro*

B.________,

patrocinata dall'avv. Giovanni Polar,

opponente.

Oggetto

decreto cautelare (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 17 luglio 2013

dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Fatti:

A. Nell'ambito della procedura di divorzio tra A.________ e B.________, con decreto cautelare 30 settembre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2'200.-- mensili dall'emanazione del suo giudizio fino al di lui pensionamento ordinario.

B. Con sentenza 17 luglio 2013 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un appello presentato da B.________, riformando il decreto cautelare pretorile nel senso che A.________ è tenuto a versarle un contributo alimentare provvisionale di fr. 3'400.-- mensili dal 30 settembre 2009 fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio.

C. Con ricorso in materia civile 21 agosto 2013 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello. Con scritto 6 settembre 2013 il ricorrente ha pure postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio del proprio legale).

Con decreto presidenziale 19 settembre 2013 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti fino al mese di luglio 2013 compreso. Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1. La sentenza impugnata è una decisione finale (

art. 90 LTF

;

DTF 134 III 426

consid. 2.2) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (

art. 75 cpv. 1 e 2 LTF

) in una causa civile (

art. 72 cpv. 1 LTF

) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (

art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4,

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

). Inoltrato tempestivamente (

art. 100 cpv. 1 LTF

) dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (

art. 76 cpv. 1 LTF

), il ricorso in materia civile soddisfa i discussi criteri formali.

2.

2.1.

Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è un rimedio di natura riformatoria (

art. 107 cpv. 2 LTF

). Il ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve anche in linea di principio formulare delle conclusioni sul merito della vertenza (

DTF 137 II 313

consid. 1.3 con rinvii). Le conclusioni riformatorie devono essere precise, vale a dire indicare esattamente quali modifiche sono richieste ( FABIENNE HOHL, Procédure civile II, 2

a

ed. 2010, n. 2871); le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere quantificate (

DTF 134 III 235

consid. 2;

133 II 409

consid. 1.4.2).

La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che il ricorrente voglia ottenere nel merito (

DTF 136 V 131

consid. 1.2;

134 III 235

consid. 2;

133 II 409

consid. 1.4.2).

Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe statuire sul merito del litigio perché mancano i necessari accertamenti di fatto, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità inferiore per un complemento d'istruzione (

DTF 134 III 379

consid. 1.3;

133 III 489

consid. 3.1 con rinvii; FABIENNE HOHL, op. cit., n. 2866).

2.2.

Con le sue conclusioni il ricorrente - patrocinato da un legale - si limita a postulare l'annullamento della sentenza di appello.

Anche nella motivazione del gravame egli omette di precisare le modifiche che desidera apportare al dispositivo del giudizio contestato, limitandosi laconicamente ad affermare che "la sentenza impugnata deve essere riformata sulla base di tutte le censure qui sollevate". Appare chiaro che egli contesta il contributo alimentare concesso in via cautelare all'opponente dall'autorità inferiore, ma non quantifica minimamente la sua richiesta (che ha per oggetto una somma di denaro) : non è infatti possibile determinare se egli concluda, ad esempio, alla soppressione del contributo di mantenimento, alla riduzione dello stesso all'importo fissato dal Pretore oppure ad un altro importo.

Il ricorrente nemmeno spiega perché il Tribunale federale, qualora dovesse ritenere fondato il gravame, non potrebbe giudicare esso stesso la causa nel merito. Che ciò non sia possibile non emerge del resto neanche dalla lettura delle censure ricorsuali: l'insorgente lamenta la violazione dell'

art. 9 Cost.

, criticando il metodo della ripartizione a metà dell'eccedenza adottato dall'ultima istanza cantonale e contestando gli importi di alcune poste relative ai fabbisogni e ai redditi di entrambe le parti fissati dall'autorità inferiore, senza tuttavia pretendere che un complemento d'istruzione sarebbe necessario per stabilirne il valore (anzi, per la maggior parte di queste poste indica egli stesso i montanti che dovrebbero essere presi in considerazione alla luce delle prove addotte). Non è quindi dato a vedere per quale ragione un eventuale accoglimento delle predette censure non avrebbe permesso al Tribunale federale di statuire sul merito del litigio. Il ricorrente non poteva pertanto limitarsi a postulare l'annullamento del giudizio impugnato, ma avrebbe dovuto formulare delle conclusioni riformatorie precise e quantificate.

Ne segue che la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della sentenza di appello si appalesa inammissibile e comporta l'inammissibilità dell'intero gravame.

3. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, a prescindere dalla sua asserita indigenza, atteso che il suo ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di esito favorevole (

art. 64 cpv. 1 LTF

). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (

art. 66 cpv. 1 LTF

).

L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 febbraio 2014

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini