Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_59/2022 KI-generiert

Advance Payment Order in Child Custody Dispute Not Immediately Appealable Without Proof of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 5A_59/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual (A.________) filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the President of the Protection Chamber of the Appellate Court of the Canton of Ticino. The decision in question involved a requirement for A.________ to provide an advance payment of CHF 700 as a guarantee for the anticipated legal costs associated with a complaint procedure concerning personal relations with their child. This request for an advance was made as part of the proceedings initiated following a December 14, 2021 decision by the Regional Protection Authority 2 in Mendrisio. A.________ contested this requirement, arguing financial inability to cover the costs, and emphasized constitutional rights to legal defense and court access.

Legislator-Regeste

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Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF; Advance Payment Order in Child Custody Dispute Not Immediately Appealable Without Proof of Irreparable Harm: The decision in question involved a requirement for A.________ to provide an advance payment of CHF 700 as a guarantee for the anticipated legal costs associated with a complaint procedure concerning personal relations with their child. This request for an advance was made as part of the proceedings initiated following a December 14, 2021 decision by the Regional Protection Authority 2 in Mendrisio. A.________ contested this requirement, arguing financial inability to cover the costs, and emphasized constitutional rights to legal defense and court access.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid Kostenvorschussleistung prozessleitende Verfügungen Zahlungsnachweis nicht wiedergutzumachender Nachteil Kindesunterhalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Cited as the basis for deciding the manifestly inadmissible appeal using the simplified procedure.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Cited to reject the applicant's request for legal aid due to the lack of prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited to order the applicant to bear the judicial costs.

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

Cited in the reasoning section regarding the definition of an appealable interlocutory decision, a prerequisite for the final order of inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_59/2022

Sentenza del 21 febbraio 2022

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

via Bossi 2a, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

anticipo spese (relazioni personali),

ricorso contro il decreto emanato il 13 gennaio 2022

dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.3).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'ambito di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 14 dicembre 2021 dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (in materia di relazioni personali tra il reclamante e il figlio B.________), con decreto 13 gennaio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo di fr. 700.-- entro il 31 gennaio 2022 in garanzia delle spese processuali presumibili.

2. Con ricorso 25 gennaio 2022 A.________ ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

3. La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , ossia un pregiudizio di natura giuridica ( DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare l'anticipo. Il ricorrente che impugna una tale decisione e che afferma di non poter accedere a un tribunale, deve quindi dimostrare, nella motivazione del gravame, che questo pregiudizio lo minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto ( DTF 142 III 798 consid. 2.3).

Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che la sua situazione economica sarebbe difficile e non gli permetterebbe "di sostenere i costi legali" e sottolinea che "la nostra Costituzione garantisce il diritto di difesa e di poter accedere facilmente alle autorità giudiziarie". Egli tuttavia non dimostra minimamente di non essere in grado di versare l'anticipo richiesto. Il suo ricorso, rivolto contro un decreto che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela quindi inammissibile.

4. In tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per l'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al ricorrente e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 febbraio 2022

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini