Appeal on Debt Enforcement Inadmissibility Due to Unpaid Costs and Insufficient Legal Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal challenging a decision by the Court of Execution and Bankruptcy of the Ticino Cantonal Appeal Court, which declared their appeal inadmissible due to non-payment of a required advance fee of CHF 230. This appeal was against an October 14, 2022 decision by the District Court of Lugano in a case concerning the definitive rejection of an opposition, involving a disputed amount of CHF 48,676.40, initiated by another party against them. The appellant claimed financial hardship due to unemployment as the reason for not paying the fee but failed to demonstrate how the cantonal decision breached the law, thus not meeting the federal requirements for appeal motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 al. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal on Debt Enforcement Inadmissibility Due to Unpaid Costs and Insufficient Legal Reasoning: This appeal was against an October 14, 2022 decision by the District Court of Lugano in a case concerning the definitive rejection of an opposition, involving a disputed amount of CHF 48,676.40, initiated by another party against them. The appellant claimed financial hardship due to unemployment as the reason for not paying the fee but failed to demonstrate how the cantonal decision breached the law, thus not meeting the federal requirements for appeal motivation.
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KI-generiertThe appeal was ruled inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.
Dispenses with the collection of judicial costs due to the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_58/2023
Sentenza del 23 febbraio 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 gennaio 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2022.130).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con sentenza 16 gennaio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo spese di fr. 230.--, il reclamo interposto da A.________ avverso una decisione 14 ottobre 2022 della Pretura del Distretto di Lugano in una causa di rigetto definitivo dell'opposizione (dal valore litigioso di fr. 48'676.40) promossa nei suoi confronti dalla B.________.
2. Mediante ricorso 23 gennaio 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " che tutto ciò venga respinto ".
Non sono state chieste determinazioni.
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Il rimedio all'esame manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente si limita infatti a spiegare di non avere avuto la liquidità necessaria per versare l'anticipo spese di fr. 230.-- siccome è attualmente disoccupato, ma nemmeno pretende che la sentenza cantonale di irricevibilità qui impugnata sarebbe contraria al diritto.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Date le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente diventa pertanto priva di oggetto.
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 febbraio 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini