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5A_579/2025 KI-generiert

Federal Tribunal upholds refusal to recuse judge in divorce and custody case.

Geschäftsnummer 5A_579/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal upholds refusal to recuse judge in divorce and custody case. The Swiss Federal Tribunal dismissed an appeal against a cantonal court decision rejecting a husband's request for the recusal of a judge in divorce proceedings, which also involved custody disputes. The husband claimed the judge showed partiality through procedural acts (like appointing an expert, authorizing children's domicile transfer) and inappropriate behavior (e.g., leaving the room during hearings, making dismissive comments). The court reasoned that the recusal procedure cannot be used to scrutinize the contents of judicial decisions, which are subject to appeal, and only grossly mistaken or repeated errors amounting to severe breaches of duty could establish an objective appearance of bias, which the appellant failed to demonstrate using objectively verifiable indices. Furthermore, the court found the appeal insufficiently substantiated as it merely reiterated claims already addressed by the lower court without specifically refuting the cantonal decision's reasoning, particularly concerning the inadmissibility of new facts and evidence on appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 92 cpv. 1 LTF, Art. 72 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 47 CPC; Federal Tribunal upholds refusal to recuse judge in divorce and custody case: The Swiss Federal Tribunal dismissed an appeal against a cantonal court decision rejecting a husband's request for the recusal of a judge in divorce proceedings, which also involved custody disputes. The husband claimed the judge showed partiality through procedural acts (like appointing an expert, authorizing children's domicile transfer) and inappropriate behavior (e.g., leaving the room during hearings, making dismissive comments). The court reasoned that the recusal procedure cannot be used to scrutinize the contents of judicial decisions, which are subject to appeal, and only grossly mistaken or repeated errors amounting to severe breaches of duty could establish an objective appearance of bias, which the appellant failed to demonstrate using objectively verifiable indices. Furthermore, the court found the appeal insufficiently substantiated as it merely reiterated claims already addressed by the lower court without specifically refuting the cantonal decision's reasoning, particularly concerning the inadmissibility of new facts and evidence on appeal.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Befangenheit des Richters Trennungsklage Ausstandsbegehren Beweisübernahme bestrittene Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to insufficient motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs following the outcome of the case (soccombenza).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_579/2025

Sentenza del 22 agosto 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Andrea Alberti, Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio,

opponente,

B.________,

patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa.

Oggetto

ricusazione (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2025.34).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nella procedura di divorzio promossa da B.________ contro A.________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (procedura nella quale è litigiosa anche la custodia dei figli C.________ e D.________), con istanza 15 marzo 2025 il marito ha postulato la ricusazione di tale magistrato. Mediante decisione 10 aprile 2025 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto l'istanza.

Il 15 aprile 2025 A.________ è insorto contro la decisione pretorile alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Mediante sentenza 12 giugno 2025 il Tribunale d'appello ha respinto il suo reclamo. Esso ha indicato che, nella misura in cui la domanda di ricusazione era fondata sugli atti procedurali del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (come la designazione di una perita, l'autorizzazione al trasferimento di domicilio dei figli o le misure di protezione dei minori), A.________ aveva trascurato che la procedura di ricusazione non è destinata a sindacare il contenuto delle decisioni del magistrato ricusato (di competenza delle giurisdizioni di ricorso) e che soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri di funzione, sarebbero suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione. Con riferimento invece al comportamento del magistrato, per la Corte cantonale A.________ non aveva saputo dimostrare l'esistenza di indizi - oggettivamente accertabili - suscettibili di suffragare apparenze di preconcetto o di parzialità.

2. Con ricorso 16 luglio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - di annullarla e di " rinviare la causa a un'autorità giudiziaria diversa, composta in modo nuovo, indipendente e imparziale ".

Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

3. Il rimedio all'esame, diretto conto una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (

art. 92 cpv. 1 LTF

), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale (

DTF 137 III 261

consid. 1.4) riguarda una causa di divorzio (

art. 72 cpv. 1 LTF

) di natura complessivamente non pecuniaria.

3.1.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (

art. 42 cpv. 1 LTF

). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (

art. 42 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4).

3.2.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'

art. 47 CPC

, degli art. 11 cpv. 2, 29 cpv. 1 e 2 e 30 cpv. 1 Cost. e degli

art. 6 n. 1 e 8 CEDU

.

A suo dire, il Pretore ricusato non avrebbe adottato alcuna misura efficace di tutela dei minori, i quali si troverebbero in una situazione di grave rischio emozionale, affettivo e sessuale; il magistrato avrebbe invece autorizzato il quarto trasferimento di domicilio dei figli, peraltro fondato su un contratto di lavoro fittizio e su di una perizia gravemente viziata da un evidente conflitto d'interesse. Secondo il ricorrente, la condotta del Pretore (caratterizzata da " abbandoni ingiustificati dell'aula durante le audizioni testimoniali, commenti svalutanti e irriguardosi, inerzia reiterata di fronte a documentati segnali di rischio per i minori, nomine peritali tardive e irregolari ") mostrerebbe nel suo complesso un'apparenza di parzialità.

Il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte cantonale di non avere tenuto conto, in violazione del principio di parità tra le parti, di un suo scritto 3 giugno 2025 " nonostante contenesse fatti cruciali, documenti probatori, testimonianze e accertamenti aggiornati" che avrebbero dovuto essere acq uisiti d'ufficio in sede di reclamo.

3.3.

La generica argomentazione - con la quale il ricorrente si limita in realtà a riproporre le stesse censure già esaminate dalla Corte cantonale, senza seriamente confrontarsi con la dettagliata motivazione contenuta nella sentenza qui impugnata - è del tutto inadeguata a dimostrare che il Tribunale d'appello, nel confermare l'assenza di motivi di ricusazione del magistrato, avrebbe violato il diritto.

Il ricorrente non si misura con la sentenza dei Giudici cantonali nemmeno laddove essi gli hanno spiegato, riferendosi al suo scritto 3 giugno 2025, che in sede di reclamo l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di mezzi di prova nuovi non era ammissibile (con rinvio all'

art. 326 cpv. 1 CPC

).

Il gravame disattende pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

Con l'emanazione della presente sentenza, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 agosto 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini