Personality Rights Violation Appeal Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the protection of personal rights, where the lower court had ordered an individual to remove defamatory content related to a lawyer from an internet site and prohibited any future publication of such content. The individual appealed this decision, but the appeal was deemed inadmissible by the appellate court due to insufficient justification and the introduction of new, impermissible arguments. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the appellate court's ruling and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadequate, largely due to a lack of specific motivation and abusive procedural conduct, ultimately leading to its dismissal along with the request for assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 292 CP, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 16 Cost, Art. 42 cpv. 7 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b-c LTF; Personality Rights Violation Appeal Dismissal: The individual appealed this decision, but the appeal was deemed inadmissible by the appellate court due to insufficient justification and the introduction of new, impermissible arguments. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the appellate court's ruling and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadequate, largely due to a lack of specific motivation and abusive procedural conduct, ultimately leading to its dismissal along with the request for assistance.
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KI-generiertThe appeal was decided under the simplified procedure because it was inadmissible.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_574/2016
Sentenza dell'11 agosto 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Riccardo Viganò,
opponente.
Oggetto
protezione della personalità,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2016
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 13 giugno 2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato a A.________ di rimuovere dal sito internet zzz e dai suoi archivi internet gli elementi riferiti all'avv. B.________, costitutivi di un'illecita lesione della personalità della legale, e gli ha vietato di nuovamente pubblicare gli elementi rimossi, il tutto sotto comminatoria dell' art. 292 CP ;
che con sentenza 5 luglio 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, ritenendolo insufficientemente motivato (poiché privo di un effettivo confronto con il giudizio attaccato)e fondato su argomenti inammissibilmente nuovi;
che con ricorso 6 agosto 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento del suo appello e postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che l'impugnativa all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a rimproverare in modo generico alla Corte cantonale di aver ignorato gli argomenti da lui formulati con il suo appello (" i fatti esposti nel appello [...] hanno chiaramente motivato e giustificato i termini accostati all'avv. B.________ ") ed a censurare in modo altrettanto vago una violazione dell' art. 16 Cost. ;
che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente ( art. 42 cpv. 7 LTF );
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b-c LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 agosto 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini