Foundation v. Supervisory Authority: Inadmissibility Due to Unpaid Advanced Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a foundation filed a complaint with the Federal Tribunal regarding a decision made by the execution and bankruptcy chamber of the Ticino Appeal Court. The appeal contested the inclusion of a credit of a certain amount in favor of the foundation in the list of obligations during the enforcement of a real estate pledge initiated by a company against another individual. Despite attempts to address procedural requirements, including the payment of court fees, the foundation failed to meet these obligations. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of required fees, leading to the dismissal of the case without further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Foundation v. Supervisory Authority: Inadmissibility Due to Unpaid Advanced Costs: The appeal contested the inclusion of a credit of a certain amount in favor of the foundation in the list of obligations during the enforcement of a real estate pledge initiated by a company against another individual. Despite attempts to address procedural requirements, including the payment of court fees, the foundation failed to meet these obligations. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of required fees, leading to the dismissal of the case without further consideration.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to decide that the appeal is manifestly inadmissible and can be decided by the President in simplified procedure because the required advance payment was not made.
Used to order the appellant to pay the judicial costs due to losing the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_565/2010
Sentenza del 13 ottobre 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________SA,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
3. Comune di Sementina,
opponenti,
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
Oggetto
elenco oneri,
ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare incoata dalla C.________SA nei confronti di B.________ la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un ricorso della fondazione A.________SA, iscritto nell'elenco oneri un credito di fr. 14'778.-- in favore dell'insorgente;
che il 19 agosto 2010 la fondazione A.________SA è insorta al Tribunale federale contro tale decisione chiedendo l'iscrizione nell'elenco oneri di un credito di fr. 394'220.--;
che con decreto del 20 agosto 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
che con decreto del 6 settembre 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 13 settembre 2010;
che l'11 ottobre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 13 ottobre 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti