Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_556/2007 KI-generiert

Interdicted Individual and Parents v. Cantonal Court (Interdiction and Guardianship Appeal Admissibility)

Geschäftsnummer 5A_556/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was placed under legal guardianship by the authorities in Ticino, with a decision made on July 12, 2007, to appoint a guardian after determining the necessity for interdiction. An appeal against this decision was declared inadmissible by the Court of Appeal on August 9, 2007. Subsequently, the individual, along with their parents, filed a civil appeal on September 28, 2007, requesting a suspension of the guardianship measure, arguing that the family could provide adequate support and highlighting the absence of a formal request for interdiction from them. However, the appeal was deemed manifestly late and inadequately justified according to the legal standards. Therefore, it was ruled inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Interdicted Individual and Parents v. Cantonal Court (Interdiction and Guardianship Appeal Admissibility): An appeal against this decision was declared inadmissible by the Court of Appeal on August 9, 2007. Subsequently, the individual, along with their parents, filed a civil appeal on September 28, 2007, requesting a suspension of the guardianship measure, arguing that the family could provide adequate support and highlighting the absence of a formal request for interdiction from them. However, the appeal was deemed manifestly late and inadequately justified according to the legal standards. Therefore, it was ruled inadmissible.

Schlagwörter

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Familienvormundschaft gesetzliche Voraussetzungen Aussetzungsfrist Vormund anfechtbarer Zwischenentscheid zivilrechtliche Entmündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the costs of the proceedings to be borne by the appellants based on the outcome.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_556/2007 /biz

Sentenza del 2 novembre 2007

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, Presidente,

cancelliere Piatti.

Parti

A.A.________,

B.A.________,

C.A.________,

ricorrenti,

contro

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano

Oggetto

interdizione,

ricorso in materia civile contro la sentenza emanata

il 9 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale

di appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 12 luglio 2007 l'autorità ticinese di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione C.A.________ e ha invitato la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore;

che il 9 agosto 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro tale decisione;

che con ricorso 28 settembre 2007 (impostato il 1° ottobre 2007) C.A.________ attacca con i genitori A.A.________ e B.A.________ la sentenza d'appello e chiede la "sospensione dell'intervento della tutoria";

che i ricorrenti motivano il gravame con l'assenza di precedenti penali della famiglia, la capacità di questa di soccorrere l'interessato, la mancanza di una richiesta d'interdizione da parte della famiglia e l'esistenza, due anni prima, di una situazione più grave senza l'istituzione di una tutela;

che con decreto del 4 ottobre 2007 il presidente della Corte adita ha respinto la domanda di effetto sospensivo per carenza di probabilità di esito favorevole del ricorso;

che giusta l' art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 LTF ) soggiacciono al ricorso in materia civile;

che in virtù dell' art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;

che l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF prevede una sospensione dal 15 luglio al 15 agosto dei termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice;

che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 14 agosto 2007, motivo per cui il ricorso datato 28 settembre 2007 e consegnato alla posta il 1° ottobre 2007 si rivela manifestamente tardivo;

che inoltre il gravame non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell' art. 42 cpv. 2 LTF , le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata;

che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione ai ricorrenti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: