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5A_543/2021 KI-generiert

Appellant's Procedurally Inadmissible Objection to Marriage Dissolution Judgment

Geschäftsnummer 5A_543/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce dispute between two parties, originally settled by the Pretore of the District of Leventina on December 22, 2020. The initial ruling dissolved the marriage contracted in 2007, partially approved an agreement on the divorce’s ancillary effects, suspended paternal visitation rights to their three children, and addressed other consequences of their separation. A subsequent appeal by one party, A.________, against this decision was largely dismissed on June 21, 2021, by the Civil Court of Appeal of the Canton of Ticino, due to insufficient grounds and issues outside the court’s jurisdiction. A.________ then filed objections to the Federal Tribunal, claiming that the judgement was conducted unilaterally without family input from Canton Bern. The filing did not meet the necessary legal criteria for altering the previous verdict.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appellant's Procedurally Inadmissible Objection to Marriage Dissolution Judgment: The initial ruling dissolved the marriage contracted in 2007, partially approved an agreement on the divorce’s ancillary effects, suspended paternal visitation rights to their three children, and addressed other consequences of their separation. A subsequent appeal by one party, A.________, against this decision was largely dismissed on June 21, 2021, by the Civil Court of Appeal of the Canton of Ticino, due to insufficient grounds and issues outside the court’s jurisdiction. A.________ then filed objections to the Federal Tribunal, claiming that the judgement was conducted unilaterally without family input from Canton Bern. The filing did not meet the necessary legal criteria for altering the previous verdict.

Schlagwörter

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Auflösung der Ehe Sistierung des Besuchsrechts Ehehindernis Verfahrensrügen Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Ausstandsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided under the simplified procedure based on this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_543/2021

Sentenza del 26 agosto 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Sara Gasparoli,

opponente.

Oggetto

divorzio su azione di un coniuge,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2021.6).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 22 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 2007 da A.________ e B.________, ha omologato parzialmente una convenzione sugli effetti accessori del divorzio raggiunta dai coniugi a un'udienza del 13 settembre 2019, ha sospeso i diritti di visita paterni ai tre figli e ha disciplinato altre conseguenze della vita separata.

Mediante sentenza 21 giugno 2021 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella limitata misura in cui era ammissibile, l'impugnativa presentata in data 20 gennaio 2021 da A.________ contro la decisione pretorile. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'impugnativa era insufficientemente motivata per quanto concerneva le critiche sull'audizione dei minori e la contestazione della sospensione delle relazioni personali e dell'affidamento dei figli alla custodia della madre, e che essa non rientrava inoltre nella sua competenza per quanto riguardava la richiesta di risarcimento danni e di riparazione del torto morale.

2. Avverso tale sentenza cantonale, con scritti datati 26 giugno e 1° luglio 2021 A.________ ha presentato un'" obiezione " din anzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, il quale ha poi trasmesso tali scritti al Tribunale federale per competenza.

Non sono state chieste determinazioni.

3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ).

3.1. L'" obiezione " all'esame non contiene alcuna conclusione volta alla modifica della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4 con rinvii). Il ricorrente si limita infatti a chiedere di " controllare " la sentenza cantonale.

3.2. Nei motivi di un ricorso al Tribunale federale l'insorgente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Ora, l'" obiezione " qui discussa manifestamente non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. L'insorgente - che si limita a genericamente affermare di non essere d'accordo " su tutte le questioni ", decise senza che la famiglia sia sentita nel Canton Berna (dove egli risiede) e quindi " in modo molto unilaterale ", e ad allegare un verbale di udienza del 13 luglio 2018 - non si misura infatti minimamente con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiega in che modo essa sarebbe contraria al diritto.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 agosto 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini