Creditor's Attempt to Enforce Child Maintenance Claim Barred by Prior Cession and Procedural Errors
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a claimant seeking to collect unpaid child support from a respondent, amounting to 48,000 CHF, which had not been paid for their child. The claimant requested the rejection of the respondent's opposition to an enforcement order, but the initial court dismissed this request, stating that the claimant had ceded their claims for the unpaid support to a social services department prior to the enforcement proceedings. An appeal against this decision was also rejected, with the appellate court affirming that the claimant did not contest the validity of the cession and failed to provide new evidence to support their case. Consequently, the claimant filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, which determined that the appeal was inadmissible due to insufficient legal grounds and new evidence not presented in the lower court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 LEF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Creditor's Attempt to Enforce Child Maintenance Claim Barred by Prior Cession and Procedural Errors: The claimant requested the rejection of the respondent's opposition to an enforcement order, but the initial court dismissed this request, stating that the claimant had ceded their claims for the unpaid support to a social services department prior to the enforcement proceedings. An appeal against this decision was also rejected, with the appellate court affirming that the claimant did not contest the validity of the cession and failed to provide new evidence to support their case. Consequently, the claimant filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, which determined that the appeal was inadmissible due to insufficient legal grounds and new evidence not presented in the lower court.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed as the procedural basis for deciding the appeal under the simplified procedure due to inadmissibility.
Used to rule on the allocation of court costs following the dismissal of the appeal.
Used to declare the new submission of evidence in the appeal inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_538/2012
Sentenza del 19 luglio 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 48'000.-- oltre interessi e spese, corrispondenti a contributi alimentari che non sarebbero stati pagati dall'escusso per il figlio C.________;
che con istanza 8 gennaio 2012 A.________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con decisione 30 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza;
che il Giudice di prime cure ha rilevato che il contratto per l'obbligo del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto dalle parti il 30 marzo 2007 e approvato dalla Commissione tutoria regionale di Bellinzona costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l' art. 80 LEF per l'importo di fr. 650.-- mensili dal 3 febbraio 2007, nascita del figlio C.________, fino al 25 novembre 2011, data del precetto esecutivo;
che il Pretore aggiunto ha tuttavia rilevato che l'escutente non può far valere in giudizio le pretese per i contributi alimentari non pagati dall'escusso, avendo ella ceduto le stesse pretese in data 13 aprile 2010 al Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino;
che con sentenza 22 giugno 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la sentenza pretorile;
che la Corte cantonale ha confermato la motivazione del Pretore aggiunto e ha osservato che con il suo reclamo A.________ non ha contestato la cessione delle pretese e non ha nemmeno obiettato che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino non si sia adoperato per anticiparle quanto dovuto e non soluto dal debitore, ma si è limitata a rivolgere critiche all'escusso, senza fornire alcun elemento utile a modificare in suo favore la decisione di prima sede;
che con ricorso in materia civile 15 luglio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 22 giugno 2012;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nel suo gravame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo;
che la ricorrente si limita a produrre una dichiarazione 15 giugno 2012 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, secondo la quale la cessione del 13 aprile 2010 sarebbe valida unicamente a decorrere dal 1° dicembre 2010 ed A.________ potrebbe quindi intraprendere le procedure d'incasso per quanto riguarda i contributi alimentari arretrati e non anticipati dal predetto Ufficio sino al 30 novembre 2010;
che la ricorrente, tuttavia, non sostiene di avere già addotto tale documento dinanzi alla Corte cantonale;
che di conseguenza il suo gravame si fonda su un mezzo di prova nuovo e pertanto inammissibile ( art. 99 cpv. 1 LTF );
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 luglio 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini