Appeal Inadmissible Due to Unauthorized Representation and Failure to Remedy Defect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a divorce proceeding initiated unilaterally, where one party appealed to the Federal Tribunal after the Cantonal Court dismissed their appeal against an earlier decision made by a lower court. The appellant failed to address issues regarding their legal representation as required by federal law, resulting in an order to rectify this within a specified timeline, which was not honored. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, leading to the dismissal of both the appeal and a request for legal assistance, while the appellant was also ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unauthorized Representation and Failure to Remedy Defect: The appellant failed to address issues regarding their legal representation as required by federal law, resulting in an order to rectify this within a specified timeline, which was not honored. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, leading to the dismissal of both the appeal and a request for legal assistance, while the appellant was also ordered to bear the court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and decided upon using the simplified procedure provided by this article.
The applicant's request for legal aid was rejected based on these provisions.
The court costs were imposed on the appellant according to the rule of defeat.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_517/2014
Sentenza del 16 luglio 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
B.A.________,
patrocinato dall'avv. Francesca Nicora,
opponente.
Oggetto
divorzio su richiesta unilaterale,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 7 maggio 2014 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello presentato da A.A.________, confermando la sentenza 13 settembre 2012 pronunciata dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa di divorzio che la oppone a B.A.________;
che A.A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale con ricorso 23 giugno 2014, redatto e firmato da C.________ Consulting;
che nelle cause civili sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera ( art. 40 cpv. 1 LTF );
che con decreto presidenziale 25 giugno 2014 la ricorrente è quindi stata invitata a firmare lei stessa il ricorso o a farlo firmare da un avvocato, nonché a rinviarlo al Tribunale federale entro un termine non prorogabile di dieci giorni dalla notifica del decreto, con la comminatoria che in caso d'inosservanza il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione ( art. 42 cpv. 5 LTF );
che l'invio postale contenente tale decreto (spedito quale atto giudiziario all'indirizzo di C.________ Consulting) non è stato ritirato;
che il decreto, giunto all'ufficio postale di U.________ il 26 giugno 2014 e annunciato lo stesso giorno per il ritiro, deveessere considerato notificato il 3 luglio 2014 ( art. 44 cpv. 2 LTF );
che la ricorrente non ha sanato il vizio della rappresentanza nel termine impartitole, venuto a scadere lunedì 14 luglio 2014;
che in tali circostanze l'impugnativa si appalesa manifestamente inammissibile e può essere decisa nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che non si giustifica assegnare ripetibili alla parte opponente;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini