Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_5/2025 KI-generiert

Debtor's Untimely and Insufficiently Reasoned Appeal Against Attachment Notice Dismissed

Geschäftsnummer 5A_5/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Debtor's Untimely and Insufficiently Reasoned Appeal Against Attachment Notice Dismissed The Federal Tribunal dismissed as inadmissible a debtor's appeal against a supervisory authority's decision that had rejected his contestation of an attachment notice. The debtor, whose judicial acts were served via rogatory request to Italy following a validated seizure for a debt of CHF 50,339.25, challenged the attachment notice on the grounds that the execution amount calculation was unclear, and he later claimed to have filed a timely objection to the order for payment, presenting a new postal receipt as proof. The court ruled the appeal was untimely because the decision was notified on December 4, 2024, and the 10-day deadline expired on December 16, 2024, while the appeal was posted on December 31, 2024; additionally, the appeal was insufficiently reasoned because the debtor failed to adequately address the supervisory authority's finding that the claimed objection was inadmissible and unproven in the previous instance, as he had not explained why the new evidence (the postal receipt) was not presented earlier or why the new allegation was permissible at the supervisory level.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 45 cpv. 1 LTF; Debtor's Untimely and Insufficiently Reasoned Appeal Against Attachment Notice Dismissed: The debtor, whose judicial acts were served via rogatory request to Italy following a validated seizure for a debt of CHF 50,339.25, challenged the attachment notice on the grounds that the execution amount calculation was unclear, and he later claimed to have filed a timely objection to the order for payment, presenting a new postal receipt as proof. The court ruled the appeal was untimely because the decision was notified on December 4, 2024, and the 10-day deadline expired on December 16, 2024, while the appeal was posted on December 31, 2024; additionally, the appeal was insufficiently reasoned because the debtor failed to adequately address the supervisory authority's finding that the claimed objection was inadmissible and unproven in the previous instance, as he had not explained why the new evidence (the postal receipt) was not presented earlier or why the new allegation was permissible at the supervisory level.

Schlagwörter

KI-generiert
Pfändungsankündigung Schuldtilgung Konkursandrohung verspätete Kündigung Beschlagnahme von Beweismitteln verspätete Vorbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The court decided to dispense with collecting judicial costs based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_5/2025

Sentenza del 27 gennaio 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano,

1. B.________,

2. C.________,

patrocinati dall'avv. Carlo Fubiani.

Oggetto

avviso di pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.68).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'esecuzione promossa - a convalida di un sequestro - da B.________ e C.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 50'339.25 oltre interessi, il 3 ottobre 2023 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha chiesto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Italia) di notificare per rogatoria all'escusso (all'indirizzo "... Italia") il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo. L'autorità italiana ha comunicato all'UE di aver notificato gli atti a A.________ il 17 gennaio 2024.

In mancanza di opposizione al precetto esecutivo, l'UE ha proseguito l'esecuzione su domanda dei creditori procedenti, emettendo l'avviso di pignoramento per il 5 marzo 2024 e spedendo tale atto all'escusso per posta semplice. Dopo aver eseguito il pignoramento in assenza dell'escusso, l'UE ha emesso il verbale di pignoramento il 22 aprile 2024 e lo stesso giorno ha notificato per rogatoria sia l'avviso che il verbale di pignoramento.

Con ricorso 13 giugno 2024 l'escusso ha impugnato l'avviso di pignoramento, lamentandosi del fatto che da esso non risultava come era stato calcolato l'importo posto in esecuzione. Dopo aver ricevuto le osservazioni dell'UE, il 16 luglio 2024 egli ha formulato anche una replica spontanea.

Mediante sentenza 4 ottobre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato tale ricorso inammissibile. L'autorità di vigilanza ha osservato che l'allegazione dell'escusso, formulata con la replica spontanea, secondo cui avrebbe interposto opposizione al precetto esecutivo con lettera 24 gennaio 2024 indirizzata all'UE, era inammissibile siccome nuova e non risultante dagli atti, e che in ogni modo essa non era stata dimostrata, dato che l'escusso si era limitato ad affermare di aver spedito l'opposizione per posta A+ e di poter produrre la relativa ricevuta in occasione della sua prossima visita in Svizzera, senza spiegare perché non gli sarebbe stato possibile trasmettere tale ricevuta già con il ricorso. L'autorità di vigilanza ha inoltre osservato che la contestazione dell'importo posto in esecuzione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante opposizione al precetto esecutivo, opposizione che l'escusso, come detto, non aveva dimostrato di aver fatto.

2. Con ricorso 31 dicembre 2024 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3. Giusta l'

art. 54 cpv. 1 LTF

, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (v.

art. 42 cpv. 1 LTF

).

4. Secondo l'

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

, il ricorso contro una decisione delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento deve essere depositato presso il Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Giusta l'

art. 48 cpv. 1 LTF

, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

In concreto, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata al ricorrente (al già menzionato indirizzo italiano) il 4 dicembre 2024 per rogatoria, in applicazione della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). Il ricorrente conferma tale circostanza e precisa che la sentenza gli sarebbe stata rispedita in Svizzera il giorno stesso tramite invio postale, dove l'avrebbe ricevuta il 27 dicembre 2024. Contrariamente a quanto sembra intendere il ricorrente, tale ulteriore invio non ha tuttavia avuto alcuna influenza sulla notificazione, già avvenuta in data 4 dicembre 2024. Il ricorrente del resto non pretende che la sentenza dell'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essergli notificata in altro modo o ad un altro indirizzo.

Il termine di dieci giorni per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 5 dicembre 2024 (v.

art. 44 cpv. 1 LTF

) per scadere lunedì 16 dicembre 2024 (v.

art. 45 cpv. 1 LTF

). Il ricorso qui all'esame, consegnato alla posta svizzera il 31 dicembre 2024, si rivela quindi tardivo.

5. Il ricorso non potrebbe in ogni caso essere esaminato nel merito anche per la sua insufficiente motivazione.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (

art. 42 cpv. 1 LTF

). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 86

consid. 2;

134 II 244

consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (

art. 42 cpv. 2 LTF

).

A dire del ricorrente, l'autorità di vigilanza avrebbe fondato il suo giudizio su dei termini impossibili da rispettare (soprattutto alla luce del suo domicilio su un'isola italiana), senza affrontare il contenuto del suo ricorso. Egli ribadisce di aver presentato una tempestiva opposizione in data 24 gennaio 2024 e produce una ricevuta dell'invio per posta A+ all'UE, asserendo di aver quindi dimostrato il rispetto del termine di opposizione. Così facendo, il ricorrente non si confronta però a sufficienza con la sentenza impugnata: egli non pretende né che la nuova allegazione circa l'opposizione fosse ricevibile dinanzi all'autorità di vigilanza né che avesse già prodotto la predetta ricevuta postale in tale sede o spiegato perché non potesse farlo.

6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La (implicita) richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria diventa pertanto in ogni caso priva di oggetto.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 27 gennaio 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini