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5A_473/2025 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Cost Advance in Child Protection Case

Geschäftsnummer 5A_473/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Cost Advance in Child Protection Case The Federal Supreme Court dismissed an appeal against a preliminary ruling by the President of the Ticino Cantonal Court's Protection Chamber, which required the appellant to advance CHF 500 for expected procedural costs in a child protection case. The Court found the appeal inadmissible because it challenged an interlocutory decision (the request for an advance) without sufficiently demonstrating the required irreparable legal harm, as the appellant failed to prove an inability to pay and ineligibility for legal aid under Federal Supreme Court jurisprudence. Furthermore, the appeal lacked specific, substantiated legal arguments against the contested preliminary ruling regarding the cost advance, instead focusing on the merits of the underlying child protection case, thereby failing to meet the strict motivation requirements for federal appeals. Consequently, the request for legal aid and assigned counsel was rejected due to a lack of prospects of success.

Legislator-Regeste

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Art. 64 LTF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 95 lett. a LTF, Art. 95 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Cost Advance in Child Protection Case: The Court found the appeal inadmissible because it challenged an interlocutory decision (the request for an advance) without sufficiently demonstrating the required irreparable legal harm, as the appellant failed to prove an inability to pay and ineligibility for legal aid under Federal Supreme Court jurisprudence. Furthermore, the appeal lacked specific, substantiated legal arguments against the contested preliminary ruling regarding the cost advance, instead focusing on the merits of the underlying child protection case, thereby failing to meet the strict motivation requirements for federal appeals. Consequently, the request for legal aid and assigned counsel was rejected due to a lack of prospects of success.

Schlagwörter

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Kindesschutzkosten Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Vorentscheid Gesetzlicher Schutz Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was decided using the simplified procedure because it was insufficiently motivated.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

The applicant's request for legal aid was rejected due to the lack of a favorable outcome for the appeal.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because legal aid was denied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_473/2025

Sentenza del 27 giugno 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,

via Bossi 2a, 6901 Lugano,

Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. G. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.

Oggetto

anticipo spese (protezione del minore),

ricorso contro il decreto emanato il 26 maggio 2025

dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.88).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nel quadro di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 16 maggio 2025 dell'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano in materia di protezione del figlio B.________, con decreto 26 maggio 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato il reclamante a versare un anticipo di fr. 500.-- entro l'11 giugno 2025 in garanzia delle spese processuali presumibili.

2. Con ricorso 6 giugno 2025 A.________ ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche - in applicazione dell'

art. 64 LTF

- di ottenere l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (con la nomina di un avvocato esperto in questioni di famiglia) e di porre le spese a carico dello Stato.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Giusta l'

art. 54 cpv. 1 LTF

il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (

art. 42 cpv. 1 LTF

).

4. La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

(

DTF 142 III 798

consid. 2.1 e 2.2), ossia un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (

DTF 148 IV 155

consid. 1.1). In materia di anticipo spese un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (

DTF 142 III 798

consid. 2.3).

Nel caso concreto il ricorrente si limita a genericamente affermare di aver perso le sue fonti di sostentamento economico a causa degli interventi dell'autorità di protezione e della Camera di protezione e di vivere attualmente senza un salario fisso. L'ammissibilità del ricorso dal profilo dell'

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

appare quindi dubbia. La questione non merita tuttavia maggiore disamina, il rimedio rivelandosi in ogni modo inammissibile per la sua insufficiente motivazione.

5. Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto federale (

art. 95 lett. a LTF

), che include anche i diritti costituzionali. Salvo che per i casi citati all'

art. 95 LTF

, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione di tale diritto arbitraria (

art. 9 Cost.

) o lesiva di altre norme della Costituzione federale.

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (

art. 42 cpv. 1 LTF

). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 86

consid. 2;

134 II 244

consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (

art. 42 cpv. 2 LTF

). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2;

142 III 364

consid. 2.4).

Nel gravame all'esame il ricorrente si limita ad esprimersi sul merito della vertenza (lamentando in particolare l'assenza di una perizia che certifichi l'esistenza di una minaccia per il bene dei figlio e la violazione dei suoi diritti di padre e del suo diritto di essere sentito), omettendo del tutto di confrontarsi con il decreto qui discusso sull'anticipo per le spese processuali presumibili, fondato sulla legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL/TI 165.100). L'argomentazione manifestamente non soddisfa i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente per la sede federale va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (

art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (

art. 66 cpv. 1 LTF

).

Quanto alla richiesta del ricorrente di nominargli un patrocinatore per la procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'

art. 64 cpv. 2 LTF

, in ragione, come detto, dell'assenza di probabilità di successo dell'impugnativa, né sulla base dell'

art. 41 cpv. 1 LTF

, dato che il ricorrente aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 giugno 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini