Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_464/2024 KI-generiert

Challenge to Advance Cost Order in Revision Proceedings Admissible Under LTF

Geschäftsnummer 5A_464/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an attorney, identified as A.________, who filed an appeal against a decree issued by the Swiss Federal Tribunal's II Civil Law Court. Previously, the Tribunal had declared inadmissible an appeal submitted by B.________, concerning curatorship and personal relations, and imposed court costs on A.________. Subsequently, A.________ sought the revision of the decision concerning the imposition of legal costs, specifically contesting a 3 July 2024 decree that denied her request to waive advance court costs for the revision procedure and required a payment of CHF 1,000. In response, A.________ filed a "recourse for denial of justice" aiming to nullify or annul the decree and sought exemption from further advance payments and legal fees, requesting they absorb the costs of both the ongoing and preceding procedures.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 32 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Challenge to Advance Cost Order in Revision Proceedings Admissible Under LTF: Previously, the Tribunal had declared inadmissible an appeal submitted by B.________, concerning curatorship and personal relations, and imposed court costs on A.________. Subsequently, A.________ sought the revision of the decision concerning the imposition of legal costs, specifically contesting a 3 July 2024 decree that denied her request to waive advance court costs for the revision procedure and required a payment of CHF 1,000. In response, A.________ filed a "recourse for denial of justice" aiming to nullify or annul the decree and sought exemption from further advance payments and legal fees, requesting they absorb the costs of both the ongoing and preceding procedures.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss zivilrechtliche Revision prozessleitende Verfügungen Prozessrecht Anweisung nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 32 cpv. 3 LTF

Used to establish the manifest inadmissibility of the appeal because decisions by the judge rapporteur are not appealable.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant due to losing the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_464/2024

Sentenza del 30 luglio 2024

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

II Corte di diritto civile del Tribunale federale, 1000 Losanna 14.

Oggetto

denegata giustizia,

ricorso contro il decreto emanato il 3 luglio 2024

dalla II Corte di diritto civile del Tribunale federale (5F_18/2024).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Mediante sentenza 5A_392/2024 del 24 giugno 2024 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso inoltrato da B.________ in materia di curatela e di relazioni personali e ha posto le spese giudiziarie di fr. 500.-- personalmente a carico dell'avv. A.________, patrocinatrice di B.________.

Con istanza 1° luglio 2024 indirizzata alla II Corte di diritto civile del Tribunale federale, l'avv. A.________ ha chiesto la revisione di tale sentenza in relazione alla messa a suo carico delle spese giudiziarie (incarto 5F_18/2024). Con decreto 3 luglio 2024, firmato dal personale di cancelleria per ordine del Presidente della II Corte di diritto civile, la richiesta di rinuncia al versamento di un anticipo delle spese giudiziarie (v. art. 62 cpv. 1 LTF ) presentata dall'avv. A.________ per la procedura di revisione è stata respinta ed ella è stata invitata a versare un importo di fr. 1'000.-- entro il 12 luglio 2024. Mediante decreto 9 luglio 2024 tale termine è stato prorogato fino al 26 agosto 2024.

2. Con " ricorso per denegata giustizia (ex art. 94 ss. LTF) " datato 12 luglio 2024 l'avv. A.________ ha impugnato il decreto 3 luglio 2024 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo - di accertarne la nullità (o in subordine di annullarlo) e di emettere il giudizio richiesto con istanza 1° luglio 2024. Ella ha pure chiesto " che il TF prescinda anche per questa nuova procedura dalla richiesta di anticipi e poi dal versamento di tasse di giustizia, con protesta di ripetibili per questa procedura e per quella a monte a carico della cassa del TF ".

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1. Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 32 cpv. 1 LTF ). I decreti relativi al versamento di un anticipo delle spese giudiziarie rientrano tra gli "altri decreti" previsti all' art. 47 cpv. 5 del regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale (RTF; RS 173.110.131) e possono quindi essere firmati manualmente ed elettronicamente dal personale di cancelleria su mandato della presidenza di corte o del giudice dell'istruzione (v. sentenza 4A_433/2022 del 23 novembre 2022 consid. 3). Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili ( art. 32 cpv. 3 LTF ; v. sentenze 4A_94/2023 del 19 aprile 2023 consid. 5 con rinvii; 4A_433/2022 citata consid. 3).

Il ricorso qui all'esame, diretto contro il decreto 3 luglio 2024, risulta pertanto manifestamente inammissibile già in virtù dell' art. 32 cpv. 3 LTF .

3.2. Anche trattato quale domanda di riconsiderazione (v. sentenza 4A_94/2023 citata consid. 5 con rinvio), il rimedio non avrebbe miglior sorte. La ricorrente non invoca infatti alcun nuovo aspetto fattuale che potrebbe portare a una diversa decisione in relazione al versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie per la procedura di revisione (v. sentenza 5F_29/2022 del 16 settembre 2022 consid. 3.3).

4. Da quanto precede discende che il ricorso può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . Siccome l'inammissibilità è riferita alla natura del decreto impugnato, è possibile statuire subito sul rimedio (v. sentenza 5A_354/2024 del 7 giugno 2024).

Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza; non vi è infatti motivo di rinunciare ad addossarle alla ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare spese ripetibili ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente.

Losanna, 30 luglio 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini