Federal Tribunal Upholds Dismissal for Unpaid Procedural Cost Advance Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Tribunal Upholds Dismissal for Unpaid Procedural Cost Advance Due to Insufficient Motivation The Swiss Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation, upholding the Cantonal Court's decision to dismiss the appellant's remedy because the required advance for estimated procedural costs was not paid. The appellant had appealed an earlier decision relating to three communications intended to initiate conciliation proceedings, which were deemed inadmissible by the lower court for not being translated into Italian and for failing to name the defendant. The Federal Tribunal held that the appellant's argument, which focused on the alleged absurdity of advance cost payments and referenced documents from a separate procedure, failed to adequately address or contest the legal basis for the Cantonal Court's ruling on the non-payment of the advance, therefore failing to meet the strict motivation requirements under public law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Dismissal for Unpaid Procedural Cost Advance Due to Insufficient Motivation: The appellant had appealed an earlier decision relating to three communications intended to initiate conciliation proceedings, which were deemed inadmissible by the lower court for not being translated into Italian and for failing to name the defendant. The Federal Tribunal held that the appellant's argument, which focused on the alleged absurdity of advance cost payments and referenced documents from a separate procedure, failed to adequately address or contest the legal basis for the Cantonal Court's ruling on the non-payment of the advance, therefore failing to meet the strict motivation requirements under public law.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal through the simplified procedure due to insufficient motivation.
Used to order the appellant to bear the court costs following the dismissal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_46/2025
Sentenza del 23 gennaio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Pretura del Distretto di Lugano,
via Emilio Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
anticipo delle spese processuali presumibili
(spese condominiali),
ricorso contro la sentenza emanata il 15 novembre 2024 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2024.115).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Mediante sentenza 15 novembre 2024 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali presumibili (
art. 101 cpv. 1 e 3 CPC
), il rimedio interposto da A.________ avverso una decisione 22 luglio 2024 con la quale il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano aveva a sua volta dichiarato inammissibili, per omessa traduzione in italiano e per omessa indicazione della parte convenuta, tre scritti di A.________ volti a ottenere un tentativo di conciliazione.
2. Con ricorso 6 gennaio 2025A.________ ha impugnato la sentenza 15 novembre 2024 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'entrata nel merito del suo rimedio cantonale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Giusta l'
art. 54 cpv. 1 LTF
il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (v.
art. 42 cpv. 1 LTF
).
4.
4.1.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (
art. 42 cpv. 1 LTF
). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (
DTF 143 II 283
consid. 1.2.2;
140 III 86
consid. 2;
134 II 244
consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (
art. 42 cpv. 2 LTF
). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (
art. 106 cpv. 2 LTF
;
DTF 143 II 283
consid. 1.2.2;
134 II 244
consid. 2.2).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v.
DTF 144 II 184
consid. 1.1 con rinvii).
4.2.
Nel rimedio all'esame, il ricorrente discute principalmente di questioni che esulano dall'oggetto del presente litigio e, laddove si confronta con la sentenza cantonale, si limita ad affermare che l'autorità inferiore era a conoscenza del fatto che egli disdegna gli anticipi delle spese processuali, a suo dire grotteschi e di ostacolo alla giustizia, ed a rinviare a uno scritto 8 ottobre 2024 da lui presentato in un'altra procedura attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale, scritto che considera parte integrante del proprio ricorso. Ora, tale argomentazione è del tutto inadeguata a dimostrare che la sentenza impugnata di inammissibilità violerebbe il diritto ed il rinvio ad altri scritti è inoltre irricevibile, dato che la motivazione deve essere contenuta nel ricorso medesimo (
DTF 138 III 252
consid. 3.2;
133 II 396
consid. 3.2). Il gravame all'esame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'
art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (
art. 66 cpv. 1 LTF
).
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Pretura del Distretto di Lugano e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 gennaio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini