Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_451/2010 KI-generiert

Debtor Challenges Lugano Debt Distribution Schedule

Geschäftsnummer 5A_451/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the Execution and Bankruptcy Office regarding the division of proceeds from the sale of a shared property following execution proceedings. A new distribution state was prepared by the office after failing to include a tax amount owed to the Canton of Ticino in the initial document. The individual's appeal against this decision was dismissed by the Appellate Court, which found the arguments presented irrelevant to the case at hand. The individual then filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking to overturn the Appellate Court's ruling and requesting additional time to prepare their case, which was ultimately denied. The Federal Tribunal found the individual's appeal to be inadmissible due to a lack of substantial legal argument and subsequently rejected their request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 7 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF; Debtor Challenges Lugano Debt Distribution Schedule: A new distribution state was prepared by the office after failing to include a tax amount owed to the Canton of Ticino in the initial document. The individual's appeal against this decision was dismissed by the Appellate Court, which found the arguments presented irrelevant to the case at hand. The individual then filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking to overturn the Appellate Court's ruling and requesting additional time to prepare their case, which was ultimately denied. The Federal Tribunal found the individual's appeal to be inadmissible due to a lack of substantial legal argument and subsequently rejected their request for legal assistance.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Verbreitungsrecht Eigentumsordnung Vollstreckung Luganer Übereinkommen Kollokationsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF

The appeal was declared inadmissible and decided by the President in a simplified procedure based on this article.

art. 42 cpv. 7 LTF

Used implicitly to classify the appeal as abusive, leading to its declaration as inadmissible.

art. 66 cpv. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the appellant due to the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_451/2010

Sentenza del 12 luglio 2010

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Stato di riparto,

ricorso contro la decisione emanata il 7 giugno 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che nell'ambito delle esecuzioni promosse nei confronti di A.________ l'Ufficio di esecuzione di Lugano - intervenuto in via rogatoriale su richiesta degli Uffici di esecuzione di Lufingen e di Opfikon - ha allestito il 12 maggio 2010 lo stato di riparto riferito alla realizzazione della quota di comproprietà A di 4/14 dell'unità di PPP n. 6766;

che il 28 maggio 2010 l'Ufficio ha allestito un nuovo stato di riparto, in sostituzione di quello del 12 maggio 2010 in cui aveva omesso di indicare quanto dovuto al Cantone Ticino per la tassa sull'utile immobiliare;

che con sentenza 7 giugno 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escusso contro tale provvedimento;

che l'autorità di vigilanza ha ritenuto inconferenti gli argomenti (procedura di disconoscimento del debito, ricorsi, accordi di non procedere nella via esecutiva) sollevati nel rimedio, perché non riguardanti le esecuzioni per cui è stato allestito il predetto stato di riparto, ma unicamente concernenti l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare di un altro fondo;

che con ricorso 19 giugno 2010 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza o la concessione di una proroga per completare la sua determinazione e postulando implicitamente l'assistenza giudiziaria;

che il 23 giugno 2010 è stata comunicata al ricorrente la reiezione della domanda di proroga del termine per motivare il gravame, non potendo un termine legale, come lo è quello di ricorso, essere prorogato ( art. 47 cpv. 1 LTF );

che in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali ( DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione, non sollevando alcuna censura attinente ai considerandi della decisione impugnata;

che infatti nel proprio gravame il ricorrente si limita in sostanza a lamentarsi dei termini ricorsuali di 10 giorni e ad indicare di non conoscere la legge processuale ticinese, di non padroneggiare la lingua italiana e di dover far allestire delle traduzioni;

che nemmeno l'affermazione, basata su un articolo di giornale concernente la procedura penale nei paesi dell'Unione europea, di aver diritto in virtù della LTF ad un traduttore costituisce una valida censura diretta contro la decisione impugnata;

che pertanto il ricorso, peraltro abusivo ( art. 42 cpv. 7 LTF ), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 12 luglio 2010

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti