Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_450/2010 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Distribution Plan Following Forced Sale Dismissed for Lack of Justification

Geschäftsnummer 5A_450/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute during the enforcement of a mortgage by one party against another, where an execution office prepared a distribution statement related to the mortgage enforcement on May 12, 2010. A subsequent appeal against this decision was rejected by the supervisory authority on June 7, 2010, which indicated that the enforcement authorities could not review the existence or amount of the claim, a matter reserved for judicial proceedings. The aggrieved party then filed a complaint to the Federal Tribunal, seeking to annul the supervisory authority's decision or extend the deadline for submitting details regarding the appeal. However, the Federal Tribunal found the complaint inadequate and lacking in proper legal arguments, ultimately deeming it inadmissible and rejecting the request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 85a LEF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 7 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Distribution Plan Following Forced Sale Dismissed for Lack of Justification: A subsequent appeal against this decision was rejected by the supervisory authority on June 7, 2010, which indicated that the enforcement authorities could not review the existence or amount of the claim, a matter reserved for judicial proceedings. The aggrieved party then filed a complaint to the Federal Tribunal, seeking to annul the supervisory authority's decision or extend the deadline for submitting details regarding the appeal. However, the Federal Tribunal found the complaint inadequate and lacking in proper legal arguments, ultimately deeming it inadmissible and rejecting the request for legal assistance.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Konkursverfahren Kreditverkauf Vollstreckungsentscheid Widerspruchsverfahren Bankenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF

Used to decide the inadmissible appeal in simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant due to the outcome (failure).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_450/2010

Sentenza del 12 luglio 2010

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________SA,

opponente.

Ufficio di esecuzione di Lugano,

via Bossi 2a, 6901 Lugano.

Oggetto

Stato di riparto,

ricorso contro la decisione emanata il 7 giugno 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla B.________SA nei confronti di A.________, il 12 maggio 2010 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha allestito lo stato di riparto riferito alla realizzazione dell'unità di PPP n. 6763;

che con sentenza 7 giugno 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escusso contro tale provvedimento;

che l'autorità di vigilanza ha nel suo giudizio innanzi tutto elencato i numerosi ricorsi e procedure giudiziarie proposti dall'escusso e ha poi rilevato l'impossibilità per le autorità preposte all'esecuzione forzata di esaminare l'esistenza e l'ammontare del credito, nonché le altre questioni di merito di competenza dell'autorità giudiziaria da adire con una procedura di rigetto dell'opposizione, con un'azione di disconoscimento del debito o con un'azione ai sensi dell' art. 85a LEF ;

che essa ha ritenuto corretta l'indicazione nello stato di riparto di un credito della banca procedente corrispondente a quello iscritto a suo favore nell'elenco oneri, essendo quest'ultimo divenuto definitivo in assenza di impugnazioni;

che con ricorso 19 giugno 2010 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza o la concessione di una proroga per completare la sua determinazione e postulando implicitamente l'assistenza giudiziaria;

che il 23 giugno 2010 è stata comunicata al ricorrente la reiezione della domanda di proroga del termine per motivare il gravame, non potendo un termine legale, come lo è quello di ricorso, essere prorogato ( art. 47 cpv. 1 LTF );

che in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali ( DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione, non sollevando alcuna censura attinente ai considerandi della decisione impugnata;

che infatti nel proprio gravame il ricorrente si limita a lamentarsi dei termini ricorsuali di 10 giorni e ad indicare di non conoscere la legge processuale ticinese, di non padroneggiare la lingua italiana e di dover far allestire delle traduzioni;

che nemmeno l'affermazione, basata su un articolo di giornale concernente la procedura penale nei paesi dell'Unione europea, di aver diritto in virtù della LTF ad un traduttore costituisce una valida censura diretta contro la decisione impugnata;

che pertanto il ricorso, peraltro abusivo ( art. 42 cpv. 7 LTF ), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.

Losanna, 12 luglio 2010

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti