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5A_446/2026 KI-generiert

5A_446/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 5A_446/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Con decisione 21 novembre 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito in favore di A.________ (nato nel 1980) una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 cpv. 1 CC e ha nominato B.________ quale curatore. Con decisione 23 aprile 2026 l'autorità di protezione ha nominato C.________ in sostituzione di B.________.

Legislator-Regeste

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Art. 394 cpv. 1 CC, Art. 72 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF; 5A_446/2026 · Bundesgericht: 394 cpv. 1 CC e ha nominato B.________ quale curatore. Con decisione 23 aprile 2026 l'autorità di protezione ha nominato C.________ in sostituzione di B.________.

Schlagwörter

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Art. 394 cpv. 1 CC Art. 72 cpv. 1 LTF Art. 42 cpv. 1 LTF Art. 42 cpv. 2 LTF Art. 106 cpv. 2 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 150 V 340
Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid.
DTF 150 I 50
2 LTF; DTF 150 I 50 consid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_446/2026

Sentenza del 15 giugno 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, via G. Motta 7, casella postale 115, 6648 Minusio.

Oggetto

sostituzione del curatore,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2026

dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2026.73).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 21 novembre 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito in favore di A.________ (nato nel 1980) una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 cpv. 1 CC e ha nominato B.________ quale curatore. Con decisione 23 aprile 2026 l'autorità di protezione ha nominato C.________ in sostituzione di B.________.

2. Mediante sentenza 11 maggio 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo interposto da A.________ contro la decisione 23 aprile 2026. Il Presidente ha osservato che A.________ non aveva esposto i motivi atti a sorreggere una diversa decisione, non aveva allegato mezzi di prova a sostegno di quanto affermato e non aveva indicato gli elementi della decisione che intendeva impugnare.

3. Con scritto datato 13 maggio 2026 (spedito il 18 maggio 2026) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale ").

Non sono state chieste determinazioni.

4. Lo scritto di A.________ può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).

4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

4.2. Il ricorso qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto.

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini