Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging an order for seizure issued by the local enforcement authority in Switzerland. The party filed an appeal against a decision from the appellate court, but failed to comply with a requirement to pay a court fee within the specified time frame. As a result, the appeal was deemed inadmissible by the Federal Tribunal, which also stipulated that the appellant would bear the judicial costs. The matter is centered around procedural issues regarding the payment of fees and the admissibility of the appeal rather than the substantive claims of the parties involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance: The party filed an appeal against a decision from the appellate court, but failed to comply with a requirement to pay a court fee within the specified time frame. As a result, the appeal was deemed inadmissible by the Federal Tribunal, which also stipulated that the appellant would bear the judicial costs. The matter is centered around procedural issues regarding the payment of fees and the admissibility of the appeal rather than the substantive claims of the parties involved.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed by the President to decide on the appeal in simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Applied to impose court costs on the appellant due to the outcome of the decision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_436/2007
Sentenza dell'8 novembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca,
ricorrente,
contro
Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno,
via della Posta 9, 6601 Locarno,
opponenti.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--;
che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto;
che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa;
che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito;
che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che giusta l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 8 novembre2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere: