Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Compulsory Confinement Due to Untimely Filing and Loss of Legal Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal against a decision made by the Administrative Tribunal of the Canton of Ticino, which had rejected a prior appeal concerning the coercive hospitalization of the appellant. The appellant contested the court's ruling, describing the circumstances leading to their hospitalization and deeming the tribunal's decision unacceptable, with intentions of seeking moral damages. The Federal Tribunal, however, determined that the appeal was submitted late and that the appellant, not being currently hospitalized, lacked standing to challenge the decision. Consequently, the appeal was ruled inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 429a CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Compulsory Confinement Due to Untimely Filing and Loss of Legal Interest: The appellant contested the court's ruling, describing the circumstances leading to their hospitalization and deeming the tribunal's decision unacceptable, with intentions of seeking moral damages. The Federal Tribunal, however, determined that the appeal was submitted late and that the appellant, not being currently hospitalized, lacked standing to challenge the decision. Consequently, the appeal was ruled inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The appeal was found inadmissible due to the lack of a legally protected interest (standing) based on this article.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_424/2007 /viz
Sentenza del 3 agosto 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
ricovero coatto,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 24 aprile 2007 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 24 aprile 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica del Cantone Ticino, la quale aveva a sua volta respinto un ricorso avverso il ricovero caoatto dell'insorgente;
che con scritti 18 e 25 luglio 2007 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo e le decisioni emanate dalle autorità inferiori nel quale narra gli antecedenti del ricovero coatto, definisce la sentenza dell'ultima istanza cantonale inaccettabile e annuncia l'intenzione di chiedere i danni morali;
che giusta l' art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 LTF ) soggiacciono al ricorso in materia civile;
che in virtù dell' art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
che la decisione del Tribunale amministrativo risulta essere stata notificata il 30 aprile 2007, motivo per cui l'impugnativa al Tribunale federale del mese di luglio è manifestamente tardiva;
che inoltre, nella misura in cui il ricorrente contesta pure le decisioni delle altre autorità, il gravame non è diretto contro una decisione di ultima istanza;
che del resto il ricorrente, non essendo manifestamente più ricoverato, non è più leso dalla decisione impugnata ( DTF 109 II 350 ) e facendo quindi difetto un interesse giuridicamente protetto, il rimedio si rivela pure inammissibile per questo motivo ( art. 76 cpv. 1 lett. b LTF );
che nella misura in cui il ricorrente intende chiedere il risarcimento di "danni morali" subiti, egli deve far capo ad un'azione ex art. 429a CC innanzi ai tribunali cantonali;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che non si prelevano spese giudiziarie;
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 3 agosto 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: