Wife's Appeal Regarding Family Home Custody and Suspension of Eviction Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding the protection of a marital union, where a woman (the appellant) requested an extension to the deadline for vacating the marital home, initially set by a lower court. The lower court had ordered her to leave the residence by April 30, 2017, granting the husband the right to use the property. The appellant sought to suspend this order until August 31, 2019, citing the potential impact on their children, who attended local daycare. A decree issued by the Cantonal Appeals Court partially granted the suspension until August 31, 2017. The appellant then challenged this decree in the Federal Tribunal, arguing for the right to remain in the home until the new deadline, but ultimately, her appeal was deemed inadmissible due to insufficient constitutional arguments and procedural issues.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 315 cpv. 5 CPC, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Wife's Appeal Regarding Family Home Custody and Suspension of Eviction Order: The lower court had ordered her to leave the residence by April 30, 2017, granting the husband the right to use the property. The appellant sought to suspend this order until August 31, 2019, citing the potential impact on their children, who attended local daycare. A decree issued by the Cantonal Appeals Court partially granted the suspension until August 31, 2017. The appellant then challenged this decree in the Federal Tribunal, arguing for the right to remain in the home until the new deadline, but ultimately, her appeal was deemed inadmissible due to insufficient constitutional arguments and procedural issues.
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KI-generiertUsed to decide the appeal in simplified procedure because it was manifestly inadmissible and insufficiently reasoned.
Determines that court costs are to be borne by the losing party (the appellant).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_416/2017
Sentenza del 12 giugno 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Adami,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (protezione dell'unione coniugale),
ricorso contro il decreto emanato il 28 aprile 2017
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che nel quadro della causa a protezione dell'unione coniugale promossa da B.________ contro A.________, con sentenza 2 novembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha, tra l'altro, attribuito l'uso dell'abitazione familiare al marito e ha ordinato alla moglie di liberarla entro il 30 aprile 2017 (dispositivo n. 3);
che con appello 14 novembre 2016 la moglie ha chiesto in via principale di posticipare il termine per liberare l'abitazione coniugale al 31 agosto 2017 e in via subordinata di rinviare l'incarto al Giudice di prime cure per nuovo giudizio;
che con istanza 11 aprile 2017 A.________ ha chiesto di concedere effetto sospensivo al suo appello, nel senso di sospendere l'esecutività della sentenza pretorile, per quanto riguarda la liberazione dell'abitazione coniugale, fino al 31 agosto 2019;
che con decreto 28 aprile 2017 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - osservando come con l'istanza di effetto sospensivo la moglie non possa pretendere più di quanto sollecita con l'appello e tenendo conto del pregiudizio difficilmente riparabile (nel senso dell' art. 315 cpv. 5 CPC [RS 272]) suscettivo di derivare ai figli delle parti, affidati alla madre, i quali frequentano due asili nido nel quartiere dove è situata l'abitazione coniugale - ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo " nel senso che l'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è sospesa fino al 31 agosto 2017";
che con ricorso in materia civile 3 giugno 2017 (redatto in italiano e in tedesco, e al quale ha fatto seguito un ulteriore scritto 6 giugno 2017) A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale chiedendone in via principale la riforma nel senso di autorizzarla a risiedere nell'abitazione coniugale " fino al termine del periodo di asilo obbligatorio, vale a dire fino al 31 agosto 2019" e in via subordinata l'annullamento con retrocessione dell'incarto al Pretore;
che la decisione impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ( DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali ( art. 98 LTF );
che pertanto nel suo gravame la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2);
che nell'impugnativa all'esame la ricorrente, pur prevalendosi della lesione di garanzie costituzionali, non si confronta minimamente con l'argomento contenuto nell'impugnato decreto secondo cui con la sua istanza di effetto sospensivo ella non può pretendere una dilazione del termine superiore a quella chiesta con il suo appello;
che del resto, a ben guardare, la ricorrente sembra partire dall'errato presupposto secondo cui l'autorità inferiore si sia già pronunciata nel merito e non soltanto sulla sospensione dell'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza pretorile;
che inoltre la richiesta (formulata nei motivi del ricorso) di un "risarcimento dei danni morali" esula dall'oggetto del decreto qui impugnato e si appalesa pertanto di primo acchito irricevibile;
che in tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile e non motivato in modo sufficiente, può essere deciso (nella lingua della decisione impugnata; v. art. 54 cpv. 1 LTF ) nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 giugno 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini